COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 A CARICO DEL CALCIATORE IUBEI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 92 DEL 17.1.2008 (Gara: FOCENE CALCIO – CIVITAVECCHIA del 13.1.2008 – Campionato Giovanissimi Reg.li)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 24/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 A CARICO DEL CALCIATORE IUBEI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 92 DEL 17.1.2008 (Gara: FOCENE CALCIO – CIVITAVECCHIA del 13.1.2008 – Campionato Giovanissimi Reg.li) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, la reazione verbale del giocatore dopo l’espulsione per gioco violento, va ricondotta soltanto ad un atteggiamento di rammarico per il provvedimento sanzionatorio; tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del giocatore IUBEI FEDERICO dal 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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