COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CIRILLO ANDREA ( IVO ROMA FOOTBALL CLUB ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13/12/07 ( Gara: Virtus Capitolina – Ivo Roma F.C. dell’ 8/12/07 – Camp. C 5 “ C2 ” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE CIRILLO ANDREA ( IVO ROMA FOOTBALL CLUB ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 13/12/07 ( Gara: Virtus Capitolina – Ivo Roma F.C. dell' 8/12/07 - Camp. C 5 “ C2 ” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: Il reclamante ha dedotto che, mentre i giocatori rientravano negli spogliatoi, egli aveva indirizzato un getto d'acqua contro un avversario, che in quel momento lo stava deridendo,e non già contro l'Arbitro, il quale era stato infatti colpito da alcuni schizzi d'acqua soltanto indirettamente. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, stante l'involontarietà del gesto. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, mentre percorreva il vialetto che conduce agli spogliatoi aveva sentito un giocatore che gli rivolgeva un insulto: voltatosi per individuare detto giocatore, aveva visto, tra gli altri, anche il calciatore Ciriillo Andrea, che si trovava in posizione sovrastante il vialetto, il quale con gesto deciso gli lanciava contro l'acqua contenuta in una bottiglia di plastica, raggiungendolo al viso e al corpo; il getto abbondante d'acqua aveva colpito anche il Dirigente accompagnatore della Soc. Virtus Capitolina, il quale aveva esclamato con disappunto “ sono sempre i soliti !! ”. L'Arbitro ha inoltre precisato che, subito dopo il fatto, il giocatore gli aveva chiesto scusa, ma con un atteggiamento di scherno. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara risulta quindi confermata la natura volontaria del gesto compiuto dal Cirillo, comprovata altresì dal fatto che l'Arbitro è stato attinto da una notevole quantità d'acqua sia sul viso che sul corpo, e non già da alcuni schizzi, come sostenuto dal ricorrente. Ribadita la gravità e l'intollerabilità del gesto, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di respingere il reclamo, e per l'effetto, conferma la squalifica del calciatore CIRIILLO ANDREA fino al 30 giugno 2008. La tassa di reclamo va incamerata.
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