COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 89 DEL 17.1.2008 (Gara: ROMA VIII – CANARINI ROCCA DI PAPA del 13.1.2008 – Campionato Allievi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 89 DEL 17.1.2008 (Gara: ROMA VIII – CANARINI ROCCA DI PAPA del 13.1.2008 – Campionato Allievi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto analiticamente riportato nel reclamo di cui trattasi, precisa che non sono stati lanciati in campo oggetti dal parte del pubblico e che le sanzioni comminate ai calciatori LAMZOURI SAID e PIARULLI VALERIO, aldila’ di non ritenerli i responsabili dell’aggressione, ritiene le sanzioni stesse eccessive in quanto il calciatore della squadra avversaria, colpito con calci e pugni ad un occhio, non presentava escoriazioni tali da essere portato al Pronto Soccorso. Chiede infine una rivisitazione delle sanzioni inflitte ai calciatori PROIETTI PIERLUIGI e BLANCO DANILO in quanto i loro comportamenti sono stati sanzionati in casi analoghi con squalifiche di minore entità. Da una attenta lettura delle carte in possesso di questa Commissione, si può ragionevolmente affermare preliminarmente che l’ammenda è stata inflitta per aver partecitatp tesserati della Società ad una zuffa con altri tesserati e non per lancio di oggetti in campo. Per quanto attiene ai comportamenti dei calciatori PROIETTI LUIGI e BLANCO DANILO il gesto dei due calcaitori sopraindicati come atto non di particolare ivolenza, tanto che i calciatori colpiti non subivano alcuna conseguenza fisica. In merito alla posizione dei calciatori LAMZOURI SAID e PIARULLI VALERIO che avrebbero colpito con calci e pugni un avversario provocandogli ematomi ad un occho e successivo ricorso a cure sanitarie, e per i quali la Società non li ritiene responsabili, questa Commissione fa però presente che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il referto arbitrale è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova e che in caso di discordanza con la ricorrente, prevale il contenuto di quanto riporta il direttore di gara nel proprio rapporto. Questa Commissione, alla luce di quanto sopra detto, ritiene che alcune considerazioni esposte dalla ricorrente possano essere parzialmente prese in considerazione e quindi ricondurre le sanzioni comminate entro limiti di minore gravità, rapportando le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili; detto ciò DELIBERA Di confermare l’ammenda di € 150,00 a carico della Società ROMA VIII; Di ridurre da 3 a 2 gare effettive le squalifiche inflitte ai calciatori PROIETTI PIERLUIGI e BLANCO DANILO; di ridurre le sanzioni comminate ai calciatori LAMZOURI SAID e PIARULLI VALERIO dal 31.12.2008 al 31.8.2008. La tassa reclamo va restituita.
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