COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GATTA LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 89 DEL 17.1.2008 (Gara: ROMA VIII – CANARINI ROCCA DI PAPA del 13.1.2008 – Campionato Allievi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANARINI ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GATTA LORENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 89 DEL 17.1.2008 (Gara: ROMA VIII – CANARINI ROCCA DI PAPA del 13.1.2008 – Campionato Allievi Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale nella persona del Presidente ha confermato integralmente quanto riportato nel reclamo stesso, rilevando nel contempo alcuni elementi di contraddittorietà indicati dall’arbitro nel rapporto, quali le responsabilità attribuite al calciatore GATTA LORENZO che in effetti inizialmente reagiva ad una trattenuta della maglia da parte di un avversario, senza essere però tale episodio il motivo scatenante della zuffa che si creava successivamente. In effetti, da una lettura attenta degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare Territoriale, si può ragionevolmente dedurre che alcune considerazioni della reclamante sono parzialmente assumibili, configurando il gesto del calciatore GATTA LORENZO come atto non di particolare violenza, tanto che il calciatore colpito non subiva alcuna conseguenza fisica. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso riducendo la squalifica del calciatore GATTA LORENZO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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