COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPPUCCINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 66 DEL 13.12.2007 (Gara: ATLETICO GROTTAFERRATA – REAL MONTELANICO del 9.12.2007 – Campionato di III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO GROTTAFERRATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE CAPPUCCINI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 66 DEL 13.12.2007 (Gara: ATLETICO GROTTAFERRATA – REAL MONTELANICO del 9.12.2007 – Campionato di III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata come da richiesta la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che la reclamante ha eccepito l’ingiustizia della decisione impugnata affermando che il suo dirigente CAPPUCCINI LUCA non aveva sputato contro l’arbitro nelle circostanze descritte nel referto; considerato che l’arbitro in sede di audizione diretta ha confermato puntualmente quanto già descritto nel referto, con particolare riferimento al gesto addebitato al dirigente CAPPUCCINI; osservato che quanto scritto ed ulteriormente precisato dal Direttore di gara assume valore di prova privilegiata e la sanzione irrogata non merita rivisitazione alcuna; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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