COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SETTE FILIPPO (TESS. VIGNANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: CESANO – VIGNANELLO del 20.1.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE SETTE FILIPPO (TESS. VIGNANELLO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 24.1.2008 (Gara: CESANO – VIGNANELLO del 20.1.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore; considerato che la condotta posta in essere dal calciatore SETTE FILIPPO, per quanto irriguardosa nei confronti dell’arbitro, non era finalizzata ad arrecare un danno alla persona di quest’ultimo; considerato quindi che può essere escluso un intento di natura violenta ma che il tutto possa essere ricondotto nell’ambito di una vibrata protesta; ritenute pertanto parzialmente assumibili le motivazioni addotte a pripria difesa dal calciatore SETTE FILIPPO, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore SETTE FILIPPO da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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