COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 800,00 E RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA VETTURA DELL’ARBITRO A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 31/01/2008 decisioni della commissione disciplinare territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 800,00 E RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA VETTURA DELL’ARBITRO A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 77 DEL 20.12.2007 (Gara: PONZA – SPERLONGA del 16.12.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società reclamante evidenzia innanzitutto le difficoltà iniziali incontrate per la disputa delle gare, causa le avverse condizioni meteo – marine che hanno determinato l’arrivo dell’aliscafo a Ponza con notevole ritardo, tanto da mettere in dubbio la disputa dell’incontro stesso. L’arbitro, come di consuetudine, veniva accompagnato al campo sportivo con una macchina messa a disposizione da un dirigente della Società. Non è quindi rispondente al vero quanto si legge nelle decisioni riportate sul C.U. indicato in epigrafe, che l’arbitro abbia raggiunto il campo di giuoco con la propria auto, in quanto l’aliscafo trasporta solo passeggeri. Pone in evidenza altresì la Società PONZA nel proprio ricorso che non possono 3 o 4 persone (così come si evince tra l’altro dal referto arbitrale) presenti sugli spalti, aver assunto atteggiamenti particolarmente minacciosi nei confronti dell’arbitro, tanto da essere stati sanzionati dal Giudice Sportivo di prime cure. Rimane altresì sorpresa la ricorrente di quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto in cui il rileva quanto accaduto all’interno del proprio spogliatoio e non segnalato al Dirigente della Società che lo stava accompagnando al porto per il rientro in sede. Questa Commissione di Disciplina Territoriale, dopo aver attentamente letto le carte in possesso ed aver sentito l’arbitro, per le vie brevi, è riuscita meglio a focalizzare come si sono svolti i fatti. E’ stato subito chiarito e confermato dall’arbitro che al porto di Ponza è stato prelevato, così come sostiene la reclamante, da un dirigente della Società ed accompagnato al campo sportivo. A fine gara l’arbitro si rendeva conto che la porta dello spogliatoio, da lui chiusa con le chiavi che rimanevano a sua disposizione, era stata aperta e lasciata accostata, senza però rilevare segni di effrazione. Appare evidente che altra persona in possesso di copia dlele chiavi sia entrata nello spogliatoio arbitrale e senza toccare effetti personali dell’arbitro, quali documenti, portafogli, abbia voluto commettere un gesto vandalico riempiendo la tasca del giaccone dell’arbitro di acqua saponata. Emerge anche dalla lettura degli atti ufficiali, che il calciatore locale indicato in distinta con il numero 12 Sig. RISPOLI BIAGIO è anche tesserato regolarmente come dirigente della Società e che l’arbitro stesso scrive che il suddetto Dirigente “provvidenzialmente” lo ha assistito consentendogli, tra l’altro, di raggiungere celermente il porto per il rientro a casa. Detto tutto ciò e chiariti alcuni aspetti evidenziati dalla reclamante e condivisi da questa Commissione, si ritiene che la sanzione possa essere adeguatamente ridimensionata in relazione all’effettivo accadimento dei fatti. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società PONZA riducendo l’ammenda da € 800,00 a 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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