.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIS SUBIACO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 31-10-2007 IN MERITO ALLA GARA VIS SUBIACO – COLLE FIORITO DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA VIS SUBIACO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 31-10-2007 IN MERITO ALLA GARA VIS SUBIACO – COLLE FIORITO DEL 27-10-2007 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE ROMA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato preliminarmente che la sanzione di inibizione fino al 30.11.2007 comminata al dirigente PROIETTI APPODIA Lanfranco non è reclamabile in quanto inferiore ad un mese e quindi la parte del reclamo relativa a tale posizione è inammissibile; - rilevato altresì che il reclamo relativamente alla sanzione pecuniaria ed alla diffida a carico della società ed alla squalifica dell’allenatore Romani non può essere esaminato allo stato in quanto si rende necessaria l’audizione dell’Arbitro a chiarimenti; - rilevato infine che il reclamo relativamente alle squalifiche dei calciatori CALLARINGI Juri e BATTISTI Gianluca vanno esaminate immediatamente in quanto qualsiasi differimento renderebbe la decisione inefficace; - considerato quindi che la squalifica del calciatore Callaringi, reo di aver reagito a condotta violenta messa in atto da un avversario con due pugni senza conseguenze può essere solo lievemente ridimensionata; - considerato infine che la sanzione a carico del capitano Battisti è del tutto sproporzionata rispetto agli occorsi in quanto allo stesso può addebitarsi solo un atteggiamento ironico e poco rispettoso nei confronti dell’Arbitro a fine gara, mentre nessuna responsabilità, seppur omissiva, può essergli addebitata per gli incidenti che si sono svolti tra l’Arbitro, il suo genitore ed un adulto non identificato, in quanto il capitano è responsabile solo della disciplina dei calciatori in campo; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte in cui impugna la inibizione fino al 30-11-2007 del dirigente PROIETTI APPODIA LANFRANCO che viene di conseguenza confermata; Di ridurre la squalifica del calciatore CALLARINGI JURI da tre a due gare e del calciatore BATTISTI GIANLUCA da quattro ad una gara; Di rinviare la decisione sul reclamo relativamente alla multa di € 600,00 con diffida a carica della società e di squalifica fino al 31-3-2008 a carico dell’allenatore ROMANI FERNANDO. La tassa reclamo va restituita.
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