.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAPISEBAMOLESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PAGLIA ROBERTO (REAL BOVILLE 2004) PARTECIPANTE ALLA GARA LAPISEBAMOLESE – REAL BOVILLE 2004 DEL 21-10-2007 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAPISEBAMOLESE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PAGLIA ROBERTO (REAL BOVILLE 2004) PARTECIPANTE ALLA GARA LAPISEBAMOLESE – REAL BOVILLE 2004 DEL 21-10-2007 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA La società LAPISEBAMOLESE ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo denunciando la posizione irregolare del calciatore PAGLIA ROBERTO, tesserato con il Real Boville 2004, in quanto, a suo dire, lo stesso al momento dell’utilizzo nella gara in questione non aveva ancora scontato la squalifica per due gare inflitta con il comunicato ufficiale n. 46 del 21-6-2007 del Comitato provinciale di Frosinone. Il reclamo è fondato. In effetti il calciatore in questione risulta sempre iscritto in distinta con il numero 12 nelle gare Real Boville 2004 – Torre Angela del 30-9-2007, Real Casilino – Real Boville 2004 del 7-10-2007 e Real Boville 2004 – Cave del 14-10-2007 e quindi, a mente dell’articolo 22 numero 3 del CGS, la squalifica non è stata scontata anche se il calciatore non è stato utilizzato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla società REAL BOVILLE 2004 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società REAL BOVILLE 2004 Sig. DANESI Alberto fino al 22 novembre 2007. Di comminare al calciatore PAGLIA ROBERTO (Real Boville 2004) la squalifica per una giornata ulteriore di gara. Di infliggere alla Società REAL BOVILLE 2004 l’ammenda di € 200,00. La tassa reclamo va restituita.
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