.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. ARCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 25-10-2007 IN MERITO ALLA GARA TOR SAPIENZA – ARCA DEL 20-10-2007 DEL CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5

.COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°57 dell’8/11/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. ARCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 25-10-2007 IN MERITO ALLA GARA TOR SAPIENZA – ARCA DEL 20-10-2007 DEL CAMPIONATO DI SERIE D CALCIO A 5 L’arbitro della gara in epigrafe riferiva nel suo referto di aver sospeso la gara nel secondo tempo al 2’ minuto di recupero dei quattro concessi, in quanto all’atto dell’espulsione del calciatore De Blasis Luca della società Tor Sapienza, per somma di ammonizioni, lo stesso aveva colpito con forza alla mano che sorreggeva il cartellino facendolo cadere a terra e procurandole forte dolore alla mano. Il calciatore era stato trascinato fuori dal campo dai dirigenti ma qui giunto, al di là della recinzione, aveva continuato ad inveire contro una persona non meglio identificata a causa del trambusto creatosi. L’Arbitro, fortemente turbata dall’episodio, aveva deciso di sospendere anticipatamente l’incontro. Il Giudice di prime cure aveva deciso, con la decisione impugnata, di ordinare la ripetizione della gara in quanto il direttore di gara non aveva messo in atto alcun accorgimento per portare a termine la gara (quale la convocazione dei due capitani) ed obiettivamente non sussistevano condizioni di pericolo in quanto il calciatore era stato portato al di fuori del terreno di gioco e mancava un tempo veramente esiguo per la fine dell’incontro. Avverso tale decisione reclama la A.S.D. Arca che la ritiene ingiusta in quanto, a suo parere, la conclusione anticipata dell’incontro doveva essere addebitata esclusivamente alla società Tor Sapienza che quindi andava sanzionata con la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. Il reclamo è infondato. La decisione assunta dal Giudice di primo grado appare assolutamente congrua ed esente da pecche. La sospensione dell’incontro deve seguire ad un’obiettiva impossibilità di portarlo a termine derivante o dalle condizioni fisiche e psicologiche dell’Arbitro, vulnerate da gesti di violenza od infortuni, ovvero da condizioni di pericolo imminente e concreto per l’incolumità del direttore di gara o dei calciatori in campo. Nella specie non sussisteva né l’una né l’altra condizione. Anche ammettendo che l’Arbitro accusasse un dolore ad una mano, questo certo non poteva essere ostativo a completare i soli due minuti che mancavano al termine dell’incontro, così come la presenza di un calciatore che inveiva contro qualcuno, al di là della recinzione e sotto il controllo dei dirigenti che lo avevano condotto fuori, non poteva certo costituire un pericolo serio, concreto ed imminente per chicchessia. L’Arbitro ha quindi adottato una decisione affrettata ed immotivata che rende necessaria la ripetizione dell’incontro; soluzione che appare congrua non solo dal punto di vista del diritto ma anche della sportività che deve sempre soprintendere all’attività agonistica. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la deliberazione impugnata. La tassa reclamo va incamerata
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