COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 25 del 18.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO ANGELICI (DIRIGENTE DELLA POL. PASSOSCURO) MAURO FAINA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA POL. PASSOSCURO ED ATTUALMENTE TESSERATO CON L’ASD FOCENE CALCIO), MARCO CARLINI (TESS. POL. PASSOSCURO) ROBERTO DE LUCA (TESS. POL. PASSOSCURO) MARCO FRACAS (ALLENATORE POL. PASSOSCURO) EMANUELE DE CAROLIS (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA A.S.D. DON ORIONE CAMILLUCCIA ED ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 25 del 18.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. LUCIANO ANGELICI (DIRIGENTE DELLA POL. PASSOSCURO) MAURO FAINA (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA POL. PASSOSCURO ED ATTUALMENTE TESSERATO CON L’ASD FOCENE CALCIO), MARCO CARLINI (TESS. POL. PASSOSCURO) ROBERTO DE LUCA (TESS. POL. PASSOSCURO) MARCO FRACAS (ALLENATORE POL. PASSOSCURO) EMANUELE DE CAROLIS (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO CON LA A.S.D. DON ORIONE CAMILLUCCIA ED ATTUALMENTE TESSERATO CON LA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO, NONCHE’ DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO Con atto del 24 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare territoriale i tesserati sopra elencati per rispondere della violazione di cui all’arti. 1 comma 1 del C.G.S. e la società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’articolo 4 comma 2, nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nella parte motiva del provvedimento viene descritto il comportamento dei tesserati deferiti che, secondo quanto acquisito in atti, avrebbero partecipato ad una aggressione subita dal calciatore Gianluca Soldati tesserato con l’A.S. Sacrofano al termine della gara Passoscuro – Sacrofano del 12-11-2006 del campionato di prima categoria e dallo stesso denunciata in maniera circostanziata alle autorità di P.S. competenti. Dalle indagini esperite dall’ufficio sarebbe risultato che il Soldati, dopo l’aggressione sarebbe stato visitato alle ore 13,57 presso il Policlinico Gemelli di Roma dove veniva trovato affetto da un “trauma facciale da aggressione” con prognosi di 10 giorni. Inoltre nel corso delle indagini si accertava che alla gara in questione nelle fila del Passoscuro partecipava il calciatore Emanuele De Carolis non in regola con il tesseramento federale per la predetta società in quanto tesserato con la Pol. Don Orione Camillluccia. Quindi dell’aggressione al Soldati dovrebbero rispondere i calciatori Faina, Carlini, De Luca e De Carollis, nonché l’allenatore Fracas, mentre lo stesso De Carolis ed il dirigente accompagnatore Angelici, dovevano rispondere anche della irregolare utilizzazione nella gara citata. La società Passoscuro doveva infine rispondere per responsabilità oggettiva di tutte le violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del ricorso a cui partecipavano tutti i soggetti deferiti assistiti dai rispettivi difensori. Sulla posizione di tesseramento del De Carolis veniva presentata ampia memoria difensiva all’esito della quale la stessa Procura Federale chiedeva il proscioglimento. Sulla dinamica della lamentata aggressione del Soldati tutti i deferiti si protestavano estranei agli occorsi ed aggiungevano che era stato lo stesso Soldati a rendersi protagonista di una condotta di gara eccessivamente agonistica e non aderente all’andamento dell’incontro che vedeva opposte due squadre in posizione di classifica tranquilla e che si era conclusa con un anonimo 0 a 0. Chiedevano tutti il proscioglimento da ogni addebito. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva la condanna dei tesserati a mesi quattro di squalifica, mesi tre di inibizione per il Sig. Angelici ed e 1.500,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione per il Passoscuro. La Commissione disponeva con ordinanza di sentire nuovamente il tesserato Soldati, l’Arbitro della gara e l’osservatore arbitrale. Quest’ultimo compariva innanzi la Commissione senza però fornire ulteriori chiarimenti, l’Arbitro, a causa di legittimo impedimento, non poteva presentarsi ma confermava per iscritto tutte le risultanze del referto arbitrale, non si presentava invece il Soldati. Veniva altresì sentito, come da istanza della Procura, il tesserato del Sacrofano, Referzi Marco, che risultava, secondo quanto affermato dal Soldati nelle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria, presente al momento dell’aggressione, ma lo stesso riferiva di non aver assistito alla aggressione del Soldati in quanto si era messo in salvo con l’autovettura del fratello del Soldati, da un gruppo di calciatori del Passoscuro che sembrava avessero cattive intenzioni contro di lui. Preliminarmente deve osservarsi che la contestazione sulla regolarità della posizione del calciatore De Carolis è destituita di ogni fondamento. La società Passoscuro ha prodotto in atti copia del della richiesta di tesseramento del calciatore depositata il 29 settembre 2006 e quindi ben prima della data di disputa della gara. Deve quindi giungersi al giudizio di proscioglimento per il dirigente accompagnatore Angelici, per il calciatore e per la società relativamente a tale contestazione di addebito. In esito alla lamentata aggressione del calciatore Soldati le risultanze istruttorie non hanno dato alcun esito certo dal punto di vista della prova del fatto, nella dinamica riferita dal denunciante, e degli autori dello stesso. Nessun riscontro hanno avuto le denunce del Soldati in merito alla dinamica degli occorsi ed agli autori della lamentata aggressione; è certo invece che al termine della gara in questione si accese una accesa discussione nei pressi degli spogliatoi, sedata a fatica dall’arbitro e dai dirigenti delle squadre. Dopo qualche minuto, presumibilmente dopo che gli atleti avevano fatto la doccia, nel recarsi a riprendere le rispettive autovetture, si accendeva una nuova rissa di cui aveva diretta percezione l’osservatore arbitrale che la osservava di lontano constatando insulti reciproci e spintonamenti. Nell’uno e nell’altro caso i due testimoni oculari, assolutamente neutrali rispetto alle parti, non hanno riferito di aggressioni nei confronti del Soldati né hanno potuto riferire sugli autori di specifici episodi di percosse nei confronti di avversari. Di fronte a queste obiettive risultanze, in carenza di prove certe oltre le dichiarazioni della parte offesa, si può solo affermare con certezza che al termine della gara in questione si sia svolta una rissa tra tesserati delle due squadra a cui hanno con certezza partecipato il Soldati, rimasto ferito abbastanza seriamente, e calciatori del Passoscuro non meglio identificati. Né può desumersi dagli atti ufficiali che si sia trattata di una aggressione di numerosi tesserati nei confronti del solo Soldati in quanto l’osservatore arbitrale Del Preposto parla di numerosi partecipanti e di scontri protrattisi per circa cinque minuti, circostanze incompatibili con l’ipotesi di aggressione di molti contro uno solo. Per tali motivi tutti i tesserati deferiti debbono essere prosciolti non essendosi raggiunta nei loro confronti la prova piena della partecipazione alla rissa, mentre dovrà pervenirsi all’affermazione di responsabilità per la società Passoscuro per la partecipazione di suoi tesserati non identificati alla rissa scoppiata al termine della gara e poi nella zona del parcheggio dell’impianto sportivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere tutti i tesserati deferiti e di comminare alla Societa’ PASSOSCURO l’ammenda di € 300,00.
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