COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 25 del 18.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA SIG. CIONCO RODOLFO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 25 del 18.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA SIG. CIONCO RODOLFO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 32 COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ G.S. LATERA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società G.S. Latera Sig. Cionco Rodolfo per la violazione quest’ultimo dell’art.1 comma 1 del c.g.s. in relazione all’art. 32 comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D. e la sola societa’ G.S. Latera per violazione dell’art. 4 comma 1 del c.g.s.. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 16/07/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società G.S. Latera né gli interessati hanno fatto pervenire controdeduzioni. E' presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dileginio, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, riteneva sussistere la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per giorni dieci per il Presidente Cionco Rodolfo e l'ammenda di euro 300,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società sia responsabile, seppur lievemente in quanto trattasi di un piccolo comune, degli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., per non aver comunque prodotto la documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato. Non può però condividersi la richiesta della Procura riguardo alla misura dell’ammenda alla società, ritenendo più congrua la somma di euro 1.500,00. Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società G.S. Latera l’ammenda di euro 1.500,00 e di condannare a dieci giorni d’inibizione il Presidente della G.S. Latera, sig. Cionco Rodolfo.
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