COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. VONA STEFANO (DIRIGENTE DELLA A.P.D. SAN MICHELE) FARINELLA CHRISTIAN (TESSERATO DELLA A.P.D. SANMICHELE), NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.P.D. SAN MICHELE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. VONA STEFANO (DIRIGENTE DELLA A.P.D. SAN MICHELE) FARINELLA CHRISTIAN (TESSERATO DELLA A.P.D. SANMICHELE), NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.P.D. SAN MICHELE
Con atto dell’11 giugno 2008 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare territoriale i tesserati sopra elencati per rispondere, il primo, della violazione di cui all’arti. 1 comma 1 del C.G.S e dell’articolo 46 comma 6 CGS, ed il secondo per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 7 comma 1 ed art. 16 dello Statuto Federale. e la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 2, nella violazione ascritta ai propri tesserati.
La Procura Federale veniva allertata dal Comitato Regionale Lazio che trasmetteva gli atti relativi al tesseramento tentato dalla AP San Michele relativamente al calciatore Farinella e respinto per sussistenza di altro tesseramento a favore della società Montenero Calcio. Nelle more tra la trasmissione del tesseramento e la comunicazione di rigetto il calciatore partecipava alla gara San Michele – Enea Gaeta del 30-9-2007 in posizione irregolare.
Ricevuto l’atto di deferimento la Commissione fissava per la discussione la seduta del 17-9-2008 dandone tempestiva comunicazione alle parti.
La Procura Federale, rappresentata dall’Avv. Liberati, richiedeva l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e richiedeva per il Farinella la squalifica di mesi 1, per il Vona l’inibizione di mesi 1 e per la società la penalizzazione di un punto.
Risultavano presenti personalmente i deferiti Farinella e Vona e per la società il Presidente Rinaldi Alessandro. I deferiti producevano certificazione anagrafica attestante che il Farinella Christian è nato in Latina il 24 settembre 1975 e che non risulta registrato all’anagrafe di Latina un Farinella Christian nato il 4 settembre 1975. Producevano altresì copia dell’elenco svincolati dell’anno 2006-2007 da cui risulta svincolato dalla A.S. Nuova Circe Farinella Chiristian nato il 4 settembre 1975. Protestavano quindi l’assenza di responsabilità nell’occorso in quanto la posizione del calciatore era da considerarsi regolare e, comunque, protestavano l’assoluta buona fede e l’induzione in errore da parte dell’indicazione contenuta nel comunicato ufficiale.
La Commissione Disciplinare, utilizzando i poteri officiosi concessi dal regolamento, acquisiva documentazione dall’Ufficio Tesseramenti da cui risultava una doppia posizione di tesseramento del Farinella, con data di nascita diversa solo nel giorno (4 e 24), e due distinte matricole federali. Approfondita l’analisi si accertava che la A.S. Nuova Circe,nell’inoltrare la richiesta di tesseramento a seguito di svincolo, aveva errato nell’indicare la data di nascita, ovvero vi era stato un errore di digitazione, e quindi era stata creata ex novo una posizione di tesseramento. La società Montenero aveva poi inoltrato una nuova richiesta di tesseramento, in costanza del tesseramento con la Nuova Circe, che era stata accettata in quanto contenente la data di nascita giusta e quindi imputata alla matricola originaria del Farinella.
La società deferita aveva quindi legittimamente tesserato il Farinella, svincolato dalla Nuova Circe effettiva titolare del vincolo, ma il sistema aveva evidenziato la preesistenza del tesseramento con il Montenero Calcio, in realtà illegittimo. Quindi il vincolo con il Farinella doveva ritenersi assolutamente regolare alla data della disputa della gara incriminata, ma per una congerie veramente unica di errori, taluni in evidente buona fede, altri forse meno, negli anni precedenti, risultava invece formalmente irregolare.
I deferiti non hanno quindi commesso alcuna violazione ma sono rimasti vittima dei sistemi informatici e vanno prosciolti da ogni addebito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di prosciogliere tutti i tesserati deferiti.
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