COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA: NARDI MARIO FINO AL 31/12/2008, FORTE EMANUELE 4 GARE EFFETTIVE, AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N° 73 DEL 26/06/08 (GARA FIVE ROMA – PRO CISTERNA DEL 08/06/08 FINALE PLAY OFF UNDER 21 CALCIO 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA AVVERSO I SEGUENTI PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA: NARDI MARIO FINO AL 31/12/2008, FORTE EMANUELE 4 GARE EFFETTIVE, AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N° 73 DEL 26/06/08 (GARA FIVE ROMA – PRO CISTERNA DEL 08/06/08 FINALE PLAY OFF UNDER 21 CALCIO 5) La Società Pro Cisterna proponeva reclamo avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a carico dei propri calciatori Nardi Mario (squalifica fino al 31/12/2008), Forte Emanuele (squalifica per quattro gare effettive) e alla stessa società Pro Cisterna (ammenda di € 1.000,00). La ricorrente sosteneva nel proprio atto di reclamo che la sanzioni inflitte ai propri tesserati ed alla società stessa erano da ritenersi eccessive in quanto i fatti così come descritti dal direttore di gara nel supplemento di referto non corrispondevano alla realtà. Rilevava la ricorrente che al termine della gara i propri sostenitori erano entrati sul terreno di gioco solamente per festeggiare insieme ai propri calciatori la vittoria della squadra in una finale e non, come tra l’altro descriveva dettagliatamente l’arbitro, per insultare i tifosi della Roma Five e successivamente aggredire i calciatori avversari. Rilevava altresì la ricorrente che i propri sostenitori erano stati insultati per tutta la gara, ed anche prima del fischio d’inizio, dai sostenitori della Roma Five. La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali ed in particolare il supplemento di referto sottoscritto dall’arbitro alla fine della summenzionata gara, osserva: Per quanto attiene la richiesta di riduzione delle sanzioni comminate ai calciatori di entrambe le Società, questa Commissione ritiene che le argomentazioni avanzate dalla ricorrente possono essere parzialmente prese in considerazione. In effetti si tratta di spintonamenti e diverbi tra avversari; conseguentemente, pur censurando tali manifestazioni, ritiene che le sanzioni possano essere riportate entro limiti di minore gravità e secondo gli abituali parametri adottati in casi analoghi a quelli prospettati, pertanto questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo proposto dalla società Pro Cisterna e per l’effetto riduce la sanzione inflitta al calciatore Nardi Mario al 31.11.2008, di ridurre la squalifica del calciatore Forte Emanuele squalifica a 3 gare effettive; di ridurre l’ammenda a carico della Società Pro Cisterna ad euro 600,00. La tassa reclamo và restituita.
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