COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GRADOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMANO PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 18.9.2008 (Gara: CANINESE – GRADOLI del 6.9.2008 – Gara Amichevole)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 29 del 25.09.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GRADOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ROMANO PIERLUIGI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 25 DEL 18.9.2008 (Gara: CANINESE – GRADOLI del 6.9.2008 – Gara Amichevole) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la condotta ascritta al giocatore della A.S.D. GRADOLI , Sig. ROMANO PIERLUIGI è da considerarsi fortemente antisportiva, tanto che la testata inferta provocava al giocatore avversario colpito una piccola lacerazione all’altezza del labbro superiore, così come confermato dal referto arbitrale; considerato che il provvedimento di sospensione della partita si rendeva necessario a seguito degli scontri insorti sugli spalti tra le due opposte tifoserie; tutto ciò considerato e premesso la Commissione respingeva il ricorso e per l’effetto DELIBERA Confermare la squalifica di 3 giornate a carico del calciatore ROMANO PIERLUIGI; confermare l’ammenda di €100,00 a carico della Società GRADOLI CALCIO. La tassa reclamo viene incamerata.
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