COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. TREVI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SANTE NARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2007.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ POL. TREVI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SANTE NARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 COMMI 1 E 7 DEL REGOLAMENTO L.N.D. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2007. Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Pol. Trevi e del suo Presidente Sig. Sante Nardi per la violazione rispettivamente dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. e dell’art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 24/09/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per la Società Pol. Trevi ne sono state fatte pervenire controdeduzioni. E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per giorni 10 per il Presidente SANTE NARDI e l'ammenda di euro 200 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores 2007/2008 organizzato dal Comitato Competente. Considerate le circostanze nonché la mancanza di giustificazioni a riguardo questa Commissione DELIBERA Di inibire il Presidente della Pol. Trevi Sante Nardi per 10 giorni Di comminare alla Società Pol. Trevi l’ammenda di euro 500. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione. Si comunichi.
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