COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DE ANGELIS UMBERTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., DEL CALCIATORE CAMPAGNA CARLO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHE’ DELLA SOCIETA’ CRETONE CASTELCHIODATO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE DE ANGELIS UMBERTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., DEL CALCIATORE CAMPAGNA CARLO PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHE' DELLA SOCIETA' CRETONE CASTELCHIODATO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, della Società Cretone Castelchiodato A.S.D., per violazione dell’art. 4, II comma C.G.S.; del Sig. De Angelis Umberto (n.q. Dirigente Accompagnatore), per violazione dell’art. 10 II comma C.G.S., in relazione all’art. 40 IV comma ed art.61 N.O.I.F. e del calciatore Campagna Carlo per violazione dell’art.1 I Comma e dell’art.10 II comma C.G.S. in relazione all’art.40 IV comma N.O.I.F.. Secondo l’assunto dell’Organo requirente, il calciatore Campagna Carlo veniva schierato – sebbene in posizione irregolare - nella gara DON ORIONE – CRETONE CASTELCHODATO disputata in data 23.12.07 e valevole per il Campionato di II Categoria. L’irregolarità del tesseramento del calciatore derivava dalla circostanza che al momento della richiesta di tesseramento avanzata dalla Società deferita in data 18.12.07, il calciatore in questione risultava già tesserato con la Società A.S.D. Palombara e, pertanto, la richiesta di tesseramento veniva archiviata “nulla”, come comunicato alla medesima deferita con nota del 07.01.08. La Commissione fissava la riunione per la discussione del deferimento alla seduta del 17 settembre 2008 (con le facoltà previste dall’art. 30 comma 8 del C.G.S., espresse nelle indicazioni di rito) a cui partecipava il Rappresentante della Procura Federale Avv. Liberati, nonché il solo dirigente De Angelis Umberto il quale si riportava alla memoria difensiva in atti in cui si ribadiva la buona fede avendo contatta il Presidente della Società Palomabara che aveva garantito di aver svincolato il calciatore Campagna. Il Rappresentante della Procura Federale – evidenziata preliminarmente la facoltà per il deferito presente, che rinunciava, di patteggiare la sanzione - concludeva, ritenuta la responsabilità dei deferiti, con la richiesta di due mesi di squalifica per il calciatore Carlo Campagna, due mesi di inibizione per il dirigente Umberto De Angelis e con 1 punto di penalizzazione ed €.400,00 di ammenda per la Società Cretone Castelchiodato. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo del calciatore per una sola gara, peraltro disputata anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare le sanzioni nei confronti del calciatore e del Dirigente Accompagnatore a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte, mentre a carico della Società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA di comminare al calciatore Carlo Campagna la squalifica per una gara; al Dirigente Sig. Umberto De Angelis l’inibizione per giorni 15 e alla Società A.S.D. Cretone Castelchiodato l’ammenda di Euro 150,00.
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