COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRASSI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., DEL SIG. DI FABIO MASSIMO DIRIGENTE DELLA SOC. A.S.D. VIRTUS POMEZIA 1938, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS POMEZIA 1938 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE GRASSI ANDREA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., DEL SIG. DI FABIO MASSIMO DIRIGENTE DELLA SOC. A.S.D. VIRTUS POMEZIA 1938, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHE' DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS POMEZIA 1938 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale con lettera del 17 luglio 2008 prot.305/1046PF07-08/MS/ma, letti gli atti relativi alla nota nr.63 DEF del 20.02.08 del Presidente del Comitato Regionale Lazio, con la quale si comunicava alla Procura Federale che la Società Virus Pomezia schierava nella partita C.S. Primavera – Virus Pomezia del 18.11.07, valevole per il campionato di II categoria, il calciatore Andrea Grassi, all’epoca dei fatti vincolato con la Società Helios Lidense, ne disponeva il deferimento. Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento (01.11.07), l’atleta in questione risultava ancora tesserato con la Società Helios Lidense e che seguiva comunicazione del 26.11.07, da parte del Comitato Regionale Lazio-L.N.D., di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore. Il giocatore Andrea Grassi, pertanto, veniva utilizzato – nonostante la irregolarità del tesseramento, per la partita sopra ricordata. La condotta posta in essere dal sig. Grassi configura la violazione dell’art.40 IV comma N.O.I.F. e dell’art.1 C.G.S., laddove sussiste la responsabilità del sig. Massimo Di Fabio il quale, n.q. di dirigente accompagnatore, sottoscriveva la distinta per la gara sopra richiamata assumendo la regolarità della posizione di tutti i calciatori e violando, pertanto, gli art.1 I comma ed art.10 II e VI comma C.G.S., nonché la responsabilità oggettiva ex art.4 II comma C.G.S. della Società Virtus Pomezia. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 17 settembre 2008 presenziava per la Procura Federale l’avv. Liberati; per i deferiti nessuno compariva né sono venivano prodotte memoria difensive. La Procura - riportandosi all’atto di deferimento – ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi due di squalifica per il calciatore Andrea Grassi; nr.3 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Massimo Di Fabio; oltre ad un (1) punto di penalizzazione ed € 300,00 di ammenda per la Società Virtus Pomezia 1938. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo del calciatore per una sola gara, peraltro disputata anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla Società. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società A.S.D. Virtus Pomezia 1938 l’ammenda di € 150,00; al Dirigente accompagnatore sig. Massimo Di Fabio, l’inibizione per 15 giorni ed al calciatore Andrea Grassi la squalifica per una gara. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello del ricevimento della formale comunicazione Si comunichi
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