COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LALLI DANIELE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEL SUO DIRIGENTE SANTONI MAURO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ GROTTE S. STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE LALLI DANIELE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEL SUO DIRIGENTE SANTONI MAURO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ GROTTE S. STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Lalli Daniele, tesserato con la Società Grotte S.Stefano, della Società Grotte S. Stefano e del suo Dirigente Santoni Mauro per violazione, il primo, dell’articolo 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS, la Società per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 7 e 16 dello Statuto Federale. Nell’atto del 19-6-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Lalli a sette gare del Campionato di 3^ categoria della delegazione provinciale di Viterbo senza essere tesserato con la società Grotte S. Stefano che l’aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato brevi manu il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale il 13-10-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società Grotte S. Stefano il 14-11-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore e del dirigente che aveva sottoscritto le distinte della gara in cui risultava l’irregolare utilizzazione del calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale ed i deferiti e la società faceva pervenire controdeduzioni nei termini assegnati nelle quali protestava l’assoluta buona fede in quanto agli atti del tesseramento aveva provveduto il presidente pro – tempore Damiani che aveva rassicurato sia il calciatore che i dirigenti sulla regolarità della posizione rivelatasi poi irregolare. La società comunque aveva provveduto a fermare il calciatore non appena avuto sentore che la sua posizione non fosse regolare e contestava che la posizione del calciatore fosse irregolare nella gara del 22-12-2007, pure contestata dalla Procura, in quanto aveva poi acquisito regolare tesseramento il 21-12-2007. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per tre mesi, per il dirigente la inibizione per sei mesi e per la società la penalizzazione di sette punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti ad esclusione della irregolarità di posizione nella gara del 22-12-2007 a cui il calciatore ha partecipato in posizione regolare. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità della calciatore, del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le liste facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e del dirigente accompagnatore a quelle ordinariamente comminate con l’aggravante della continuazione nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte con l’esclusione della gara del 22-12-2007 e di comminare al calciatore LALLI DANIELE la squalifica per due gare, al dirigente SANTONI MARCO la inibizione per mesi due ed alla Societa’ GROTTE S.STEFANO l’ammenda di € 500,00.
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