COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI FANCIULLI FABRIZIO E LUPI GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PARADISO VITERBO CANENSI ENNIO E CADDEO STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PARADISO VITERBO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI CALCIATORI FANCIULLI FABRIZIO E LUPI GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 46 COMMA 6 C.G.S., DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ PARADISO VITERBO CANENSI ENNIO E CADDEO STEFANO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ PARADISO VITERBO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale deI calciatorI Fanciulli Fabrizio e Lupi Giovani, tesserati con la Società Paradiso Viterbo, della società Paradiso Viterbo e dei sui dirigenti Canensi Ennio e Caddeo Stefano per violazione, i primi, dell’articolo 1 comma 1 e 46 comma 6 del CGS, la società per violazione dell’articolo 4 comma 2 del CGS ed il dirigente per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e 10 comma 2 CGS . Nell’atto del 19-6-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione dei calciatori Fanciulli e Lupi a due gare del campionato di 3^ categoria della delegazione provinciale di Viterbo senza essere tesserati con la società Paradiso Viterbo che l’aveva schierati in campo. La predetta società, invero, aveva inoltrato brevi manu il tesseramento alla competente delegazione provinciale il 21-9-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserato con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società Paradiso Viterbo il 10-10-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, dei calciatori e del due dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione dei calciatori. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il rappresentante della Procura Federale e per i deferiti il calciatore Lupi faceva pervenire controdeduzioni mentre il dirigente Canensi ed il rappresentante della società erano presenti personalmente. Tutti protestavano l’assoluta buona fede sia oralmente che negli scritti difensivi in quanto l’errore sarebbe stato ingenerato da errate informazioni fornite dalla società titolare effettiva del vincolo. La società comunque aveva provveduto a fermare il calciatore non appena avuto sentore che la sua posizione non fosse regolare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per i calciatori la squalifica per un mese, per i dirigenti la inibizione per uni mese e per la società la penalizzazione di due punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione dei calciatori nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto gli stessi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con la società, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altra società. Ne consegue la responsabilità dei calciatori, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei tesserati che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo dei calciatori, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa quantomeno con colpa grave dalla Società.Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti dei calciatori e dei dirigenti accompagnatori a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte con l’aggravante della continuazione per i calciatori e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare ai calciatori FANCIULLI FABRIZIO e LUPI GIOVANNI la squalifica per 1 gara, ai Dirigenti CANENSI ENNIO e CADDEO STEFANO la inibizione per giorni quindici ed alla Societa’ PARADISO VITERBO l’ammenda di € 200,00.
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