COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANTE SIMONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., DEL PRESIDENTE ADDESSE ROBERTO E DEI DIRIGENTI CAMPOLI MASSIMILIANO, IMPROTA ANTONIO E CECI FABRIZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ REAL TECCHIENA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 2 E 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MAGNANTE SIMONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., DEL PRESIDENTE ADDESSE ROBERTO E DEI DIRIGENTI CAMPOLI MASSIMILIANO, IMPROTA ANTONIO E CECI FABRIZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ REAL TECCHIENA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 2 E 4 C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Simone Magnante, tesserato con la società Real Tecchiena, della Società Real Tecchiena, del presidente Roberto Addesse e dei dirigenti Massimiliano Campoli, Antonio Importa e Fabrizio Ceci per violazione, il calciatore ed il Presidente, dell’articolo 1 comma 1 e 40 comma 4 NOIF e 10 comma 2 e 4 CGS del CGS, la società per violazione dell’articolo 4 comma 1 e 2 del CGS ed i dirigenti per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 40 delle NOIF e 10 comma 2 e 4 C.G.S.. Nell’atto del 15-7-2008 l’Organo requirente incolpava i deferiti delle violazioni ascritte in relazione alla partecipazione del calciatore Magnante a tre gare del campionato di calcio a 5 Under 21 provincia di Frosinone senza essere tesserato con la società Real Tecchiena che l’aveva schierato in campo. La predetta società, invero, aveva consegnato a mano la richiesta di tesseramento alla delegazione provinciale di Frosinone l’8-11-2007 ma il calciatore risultava ancora tesserata con altra società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla società con nota inviata il 26-11-2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo ad ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità della società, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, del calciatore, del presidente e dei dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l’irregolare utilizzazione della calciatore. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti che non avevano fatto pervenire controdeduzioni nei termini assegnati. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e richiedeva per il calciatore la squalifica per un tre mesi, per il presidente la inibizione per sei mesi, per i dirigenti la inibizione per due mesi e per la società la penalizzazione di tre punti in classifica. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso venne schierato in campo malgrado non potesse acquisire il tesseramento con la società deferita, come ritualmente chiesto, in quanto tesserato con altra società. Ne consegue la responsabilità del calciatore,del presidente che sottoscrive la richiesta di tesseramento ed è responsabile della regolare effettuazione delle formalità presupposte e conseguenti, dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e dei dirigenti accompagnatori a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, con l’aggravante della continuazione per il calciatore, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilita’ di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore MAGNANTE SIMONE la squalifica per due gare, al Presidente ADDESSE ROBERTO la inibizione per mesi uno, ai Dirigenti CAMPOLI MASSIMILIANO, IMPROTA ANTONIO e CECI FABRIZIO la inibizione per giorni quindici ed alla Societa’ REAL TECCHIENA l’ammenda di € 300,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it