COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE YURI TASSO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., DEI SIGG. ROSARIO CHIODO E FABIO MORAZZINI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA SOC. A.S.D. EDILTIRRENIA NUOVA DRAGONA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S.; NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. EDILTIRRENIA NUOVA DRAGONIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 33 del 03.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE YURI TASSO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., DEI SIGG. ROSARIO CHIODO E FABIO MORAZZINI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELLA SOC. A.S.D. EDILTIRRENIA NUOVA DRAGONA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S.; NONCHE' DELLA SOCIETA' A.S.D. EDILTIRRENIA NUOVA DRAGONIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale con lettera del 17 luglio 2008 prot.309/1047PF07-08/MS/ma, letti gli atti relativi alla nota nr.62 DEF del 20.02.08 del Presidente del Comitato Regionale Lazio, con la quale si comunicava alla Procura Federale che la Società A.S.D. Ediltirrenia Nuova Dragona schierava nelle partite Marino – Ediltirrenia N.Dragona del 29.10.07; Appio Capannelli – Ediltirrenia N. Dragona del 11.11.07; Nova Spes – Ediltirrenia N.Dragona del 25.11.07; Ediltirrenia N.Dragona - Certosa del 02.12.07, tutte valevoli per il campionato di II categoria, il calciatore Yuri Tasso, all’epoca dei fatti vincolato con la Società Pescatori Ostia, ne ha disposto il deferimento. Rilevato che la irregolarità risulta confermata dal tabulato meccanografico per cui, alla data della richiesta di tesseramento (20.10.07), l’atleta in questione risultava ancora tesserato con la Società Pescatori Ostia e che seguiva comunicazione del 26.11.07, da parte del Comitato Regionale Lazio-L.N.D., di nullità della richiesta di tesseramento del calciatore. Il giocatore Yuri Tasso, pertanto, veniva utilizzato – nonostante la irregolarità del tesseramento, per le partite sopra ricordate. La condotta posta in essere dal sig. Tasso configura la violazione dell’art.40 IV comma N.O.I.F. e dell’art.1 C.G.S., laddove sussiste la responsabilità del sig. Rosario Chiodo il quale, n.q. di dirigente accompagnatore, sottoscriveva le distinte per le gare del 29.10.07 (c/ Marino) del 25.11.07 (c/Nova Spes) del 02.12.07 (c/Certosa) e del sig. Fabio Morazzini il quale, n.q. di dirigente accompagnatore, sottoscriveva la distinta per la gara del 11.11.07 (c/ Appio Capannelle), nonché la responsabilità oggettiva ex art.4 II comma C.G.S. della Società Ediltirrenia N.Dragona. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 17 settembre 2008 presenziava per la Procura Federale l’avv. Liberati; per i deferiti nessuno compariva né venivano prodotte memoria difensive. La Procura - riportandosi all’atto di deferimento – ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con la richiesta di mesi tre di squalifica per il calciatore Yuri Tasso; nr.3 mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore sig. Chiodo e nr.2mesi di inibizione per il dirigente accompagnatore Morazzini; oltre a quattro (4) punti di penalizzazione ed €.500,00 di ammenda per la Società Ediltirrenia N.Dragona. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E’ evidente che la irregolarità dell’utilizzazione del calciatore nella gara contestata emerge dagli atti ufficiali in quanto lo stesso risultava tesserato con altra Società. Ne consegue la responsabilità del calciatore, del Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la lista facendosi garante della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e della Società che è responsabile direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della Società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei deferiti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della Società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Per l’utilizzo del calciatore nelle gare disputate anteriormente alla comunicazione di nullità del tesseramento si ritiene presunta la buona fede degli agenti; diverso discorso per la gara disputata il 02.12.07 perché giocata nella consapevolezza della irregolarità della posizione, posto che la comunicazione del comitato avveniva in data 26.11.07 con racc.A/R.. Pertanto, per la sola gara Ediltirrenia N.Dragona c/ Certosa del 02.12.07 deve ritenersi una responsabilità aggravata degli agenti (calciatore e dirigente accompagnatore firmatario della relativa distinta) e della Società, sebbene imputabile sempre solo a titolo di colpa e non di dolo. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze DELIBERA l’applicazione della squalifica per due giornate per il calciatore Yuri Tasso; l’inibizione per 15 giorni per il dirigente accompagnatore Fabio Morazzini; l’inibizione per 45 giorni per il dirigente accompagnatore Rosario Chiodo; l’ammenda di € 300,00 a carico della Società Ediltirrenia N.Dragona.
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