COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO DE ANGELIS, DEL SIG. CORRADO ORFINI PRESIDENTE A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA, DEI SIGG.RI TIZIANO TEDESCO E CORRADO ORFINI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELL’A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO DE ANGELIS, DEL SIG. CORRADO ORFINI PRESIDENTE A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA, DEI SIGG.RI TIZIANO TEDESCO E CORRADO ORFINI DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI DELL’A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 4 DELLE NOIF E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del calciatore Matteo De Angelis, del sig. Corrado Orfini Presidente della società A.S.D. Goal Civitavecchia, dei sigg.ri Tiziano Tedesco e Corrado Orfini dirigenti accompagnatori della società A.S.D. Goal Civitavecchia per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40 comma 4 delle NOIF e 10 commi 2 e 4 C.G.S. e della Società A.S.D. Goal Civitavecchia per la violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 16/07/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per i deferiti né hanno fatto pervenire controdeduzioni. E' presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Dileginio, il quale, insistendo nell’atto di deferimento riteneva sussistere la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva le seguenti sanzioni: SIG. MTTEO DE ANGELIS: 4 MESI DI SQUALIFICA SIG. CORRADO ORFINI: 4 MESI D’INIBIZIONE SIG. TIZIANO TEDESCO: 5 MESI D’INIBIZIONE A.S.D. GOAL CIVITAVECCHIA: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007-08 La Commissione Disciplinare letti gli atti e visionati i documenti relativi alla richiesta di tesseramento del calciatore Matteo De Angelis prodotti dalla società A.S.D. Goal Civitavecchia, ravvisa una palese violazione delle norme del C.G.S. richiamate dalla Procura Federale avverso i soggetti deferiti. Per quanto concerne la posizione dei singoli deferiti si ritiene che: il Sig. Matteo De Angelis ha disputato sei gare del campionato di calcio a 5 serie D di Roma con la società A.S.D. Goal Civitavecchia nonostante risultasse tesserato per un’altra società. Il presidente della A.S.D. Goal Civitavecchia, sig. Corrado Orfini, non ha effettuato con la dovuta diligenza e presso i competenti Organi tutte le necessarie e opportune verifiche volte a stabilire se il calciatore in questione risultasse o meno tesserato per un’altra società; Ha, comunque, sottoscritto una distinta di gara nelle vesti di dirigente accompagnatore attestando che il calciatore Matteo De Angelis era regolarmente tesserato per per la società A.S.D. Goal Civitavecchia, così come tutti gli altri calciatori della società, partecipando di conseguenza alle gare sotto la responsabilità della società Il dirigente accompagnatore della A.S.D. Goal Civitavecchia, Sig. Tiziano Tedesco, sottoscrivendo cinque distinte di gara ha attestato che il calciatore Matteo De Angelis era regolarmente tesserato per la società A.S.D. Goal Civitavecchia, così come tutti gli altri calciatori della società, partecipando di conseguenza alle gare sotto la responsabilità della società. La società A.S.D. Goal Civitavecchia, responsabile oggettivamente e direttamente degli addebiti contestati ai propri tesserati. Per quanto attiene la posizione della società A.S.D. Goal Civitavecchia non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possano averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado d’intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfondendo ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso d’identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserato è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave della società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzione nei confronti del calciatore e dei dirigenti accompagnatori a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della Società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. DELIBERA di affermare la responsabilità disciplinare di tutti i tesserati deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto: di squalificare per sei giornate il calciatore Matteo De Angelis; di sanzionare con mesi uno d’inibizione il Presidente della A.S.D. Goal Civitavecchia, Sig. Corrado Orsini; di sanzionare con mesi due d’inibizione il dirigente accompagnatore della A.S.D. Goal Civitavecchia, Sig. Tiziano Tedesco; Si soprassiede ad ogni decisione nei confronti della Società GOAL CIVITAVECCHIA, in quanto ha cessato ogni attività, come da provvedimento pubblicato sul C.U. 32 del 2.10.2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it