COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 S.G.S. DEL 2.10.2008 (Gara: LATINA – URBETEVERE del 23.9.2008 – Torneo Memorial Elio Serilli)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 36 del 16.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. LATINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 21 S.G.S. DEL 2.10.2008 (Gara: LATINA - URBETEVERE del 23.9.2008 – Torneo Memorial Elio Serilli) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo competente, con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Sostiene la Società LATINA che la sanzione adottata a carico del calciatore BORCHINI FEDERICO non le è mai stata comunicata e che quindi non c’è stata apposita declaratoria del Giudice Sportivo sul provvedimento adottato a carico del calciatore di cui trattasi. Questa Commissione Disciplinare territoriale, dopo aver attentamente esaminato le carte in possesso, ritiene che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente non sono accoglibili, in quanto dagli atti risulta che è stato emesso il relativo Comunicato Ufficiale e che, quindi, la Società stessa avrebbe dovuto attivarsi per prendere nota circa gli eventuali provvedimenti disciplinari in esso contenuti. Tra l’altro le norme federali all’uopo esistenti stabiliscono che l’affissione all’albo o l’inoltro alla sede della Società organizzatrice del Torneo del Comunicato Ufficiale, acquista valore di notifica a tutti gli effetti. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando in toto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo indicato in oggetto. La tassa reclamo si incamera.
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