COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 29 DEL 25-9-2008 IN MERITO ALLE GARE FORMIA – COLLEFERRO DEL 7-9-2008 E COLLEFERRO – VIS ARTENA DEL 14-5-2008. CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA S.S.D. COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 29 DEL 25-9-2008 IN MERITO ALLE GARE FORMIA – COLLEFERRO DEL 7-9-2008 E COLLEFERRO – VIS ARTENA DEL 14-5-2008. CAMPIONATO DI ECCELLENZA Con ricorso ritualmente inoltrato la società Colleferro Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo descritta in epigrafe. Nel provvedimento impugnato il Giudice di prime cure ha rilevato la irregolare posizione del calciatore Giacomo Lorenzi ed ha quindi punito la società con la perdita di entrambe le gare in questione con il punteggio di 3 a 0 e l’ammenda di € 200,00; ha inoltre comminato al calciatore in posizione irregolare una ulteriore giornata di squalifica ed al dirigente accompagnatore Marco Sangiorgi l’inibizione fino al 3-10-2008. Il Giudice su conforme reclamo delle due società, Formia e Vis Artena, rilevava l’irregolare posizione del calciatore Lorenzi in quanto lo stesso non aveva scontato il residuo di una gara di squalifica comminata con il comunicato ufficiale 153 del 15-5-2008. stagione sportiva 2007 –2008, quando era tesserato con la società Segni e giocava nella squadra Juniores. Avverso tale decisione ricorre la società Colleferro sostenendo: a) la mancata declaratoria di inammissibilità del reclamo del Formia Calcio per due ordini di motivi: il primo che la società non aveva fatto pervenire nei termini il preannuncio telegrafico di reclamo; il secondo che la società non aveva validamente inoltrato contestualmente al reclamo, copia dello stesso alla società reclamata; b) la regolarità della posizione del calciatore Lorenzi la cui squalifica andava scontata non già, come sostenuto dal Giudice Sportivo, nelle gare di prima squadra ma in quelle del campionato Juniores, a cui il calciatore poteva ancora validamente partecipare, e cioè il campionato in cui giocava quando era stato colpito dal provvedimento disciplinare. A sostegno di tale tesi difensiva allegava la testuale lettura della norma di cui all’articolo 22 comma 3 del CGS e la interpretazione autentica fatta dalla Corte Federale con il parere pubblicato sul comunicato ufficiale 12/cf del 12-1-2004. Il reclamo, stante la pluralità di motivi di forma e di merito, va esaminato puntualmente. Con il primo motivo la reclamante sostiene che il reclamo della società Formia doveva essere dichiarato inammissibile in quanto carente del preannuncio telegrafico di reclamo. Il motivo è infondato. Invero le formalità di presentazione dei reclami in ambito regionale della L.N.D. sono riportate nel titolo VI del CGS all’articolo 46. Al numero 1 sono dettate le norme relative ai reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare, con esplicito richiamo all’articolo 29 comma 2 e 3 del CGS. Per la presentazione di tali gravami è previsto appunto l’invio di un preannuncio di reclamo con le modalità dell’articolo 38 CGS, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara a cui si riferiscono. Al numero 3, che deve logicamente e strutturalmente ritenuto come speciale rispetto alla norma generale del numero 1, sono invece dettate le norme per la presentazione dei reclami per posizione irregolare che debbono essere proposti al Giudice Sportivo entro sette giorni dallo svolgimento della gara, senza la necessità del preannuncio. Con il secondo motivo la reclamante solleva l’inammissibilità del gravame proposto in primo grado dal Formia in quanto non sarebbe stata validamente inoltrata la copia del reclamo alla società reclamata. Il motivo è fondato . L’articolo 33 CGS detta al numero 5 le formalità per l’inoltro dei reclami ed afferma testualmente “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte”. La disposizione viene ribadita nell’articolo 46 CGS che testualmente recita: “nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’articolo 38 comma 7. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo.”. L’articolo 38 n. 7 del CGS prescrive che i motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie della raccomandata con avviso di ricevimento, possono essere trasmessi anche a mezzo telefax o posta elettronica purchè sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Orbene nella specie risulta che il Formia ha trasmesso i motivi del reclamo al Colleferro Calcio alle ore 22,29 del 15-9-2008 al numero telefonico 06/97232212. Al reclamo è infatti allegato il rapporto di trasmissione contenente tali dati con esito OK per la trasmissione di 7 pagine. Già nelle more del reclamo di primo grado il Colleferro Calcio, però, lamentò al Giudice Sportivo con una nota inviata per raccomandata di aver avuto sentore da organi di informazione della presentazione di un reclamo a suo carico e di non aver avuto mai copia dei motivi del reclamo di cui ignorava quindi il contenuto. Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, rappresentati dal foglio censimento società depositato dal Colleferro Calcio all’atto dell’iscrizione, risulta che il numero di telefax della società sia lo 06/97231032 e non lo 06/972232212 a cui in effetti il reclamo venne inoltrato. Risulta quindi provato “per tabulas” che la società Colleferro Calcio non ricevette copia dei motivi del reclamo come sarebbe stato suo diritto. La società Formia Calcio , in sede di controdeduzioni, ha fatto presente che il numero di telefax della società Colleferro Calcio venne ricavato dai dati presenti al momento sul portale del Comitato Regionale Lazio. Tale assunto, anche se provato, non determinerebbe certo la regolarità dell’invio, in quanto i dati riportati sul portale hanno valore meramente informativo e di consultazione ma non rappresentano un documento ufficiale, tale essendo solo quello depositato agli atti del Comitato Regionale. La società Formia non doveva limitarsi ad inviare l’atto ad un numero di telefax apparentemente attribuibile al Colleferro Calcio ma doveva anche, a mente della disposizione regolamentare citata, garantire che la società venisse effettivamente a conoscenza dei motivi del reclamo, avendo preferito un mezzo, il telefax, che è idoneo allo scopo solo se viene usato un numero di telefono effettivamente in dotazione al destinatario. Il difetto del contraddittorio rende quindi il reclamo inammissibile. Con il terzo motivo, di merito, la reclamante protesta l’assoluta regolarità della posizione del calciatore, sostenendo che la sanzione residua della stagione precedente doveva essere scontata nella squadra Juniores dove giocava nel momento in cui fu comminata. Il motivo è infondato. Invero le norme riguardanti l’esecuzione delle sanzioni,contenute nell’articolo 22 del CGS, non possono essere lette che con gli ordinari criteri ermeneutici e quindi, in ordine logico, dal generale allo speciale. Il numero 3 prevede appunto che le sanzioni vadano scontate nella squadra in cui il calciatore giocava nel momento in cui è stato raggiunto dal provvedimento disciplinare. Il numero 6, però, disposizione speciale, prevede che, in deroga al punto 3, il calciatore che cambi società al termine della stagione sportiva (appunto il caso che ci occupa in quanto il Lorenzi passò dal Segni al Colleferro Calcio) debba scontare le sanzioni residue nella prima squadra della nuova Società di appartenenza. L’interpretazione strettamente letterale e logica della norma porta quindi a conclusioni del tutto difformi da quelle della reclamante. Il calciatore Lorenzi doveva scontare la squalifica nella prima gara di campionato della prima squadra, appunto quella con il Formia Calcio e quindi la sua posizione deve essere considerata irregolare. La reclamante dimostra di non aver fatto buon governo della interpretazione della Corte Federale, il cui tenore venne poi trasfuso nelle modifiche apportate all’articolo 22 del CGS, che non riguarda il caso di calciatore che abbia cambiato società e tende a fornire una interpretazione che eviti che un calciatore possa non scontare un residuo di squalifica per assenza di squadra omologa a quella in cui giocava. Concludendo il reclamo va accolto limitatamente alla gara con il Formia Calcio e va respinto per quanto attiene la gara con la Vis Artena. L’ammenda a carico della società, risultante dall’applicazione del principio di continuazione, va conseguentemente lievemente ridotta. Non di meno vanno trasmessi gli atti alla Procura Federale per il deferimento della società Colleferro Calcio, del calciatore Lorenzi Giacomo e del dirigente accompagnatore Sangiorgi Marco per la posizione irregolare del calciatore Lorenzi che ha partecipato alla gara Formia Calcio – Colleferro Calcio del 7-9-2008 campionato di Eccellenza benchè squalificato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo limitatamente alla gara Formia Calcio – Colleferro Calcio del 7-9-2008 ripristinando il risultato acquisito sul campo Formia Calcio 0 Colleferro 2; annulla l’ammenda a carico della società Colleferro ; di confermare tutte le altre decisioni impugnate. Trasmette gli atti alla Procura Federale affinché, valutata l’irregolare partecipazione alla gara Formia Calcio – Colleferro Calcio del 7-9-2008 campionato di Eccellenza del calciatore Lorenzi Giacomo in posizione di squalifica, provveda al deferimento della società Colleferro Calcio, del calciatore Lorenzi Giacomo e del dirigente Sangiorgi Marco. La tassa reclamo va restituita.
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