COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: LATINA – CALCIO CERAMICA RIGNANO del 5.10.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: LATINA – CALCIO CERAMICA RIGNANO del 5.10.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: considerato che la reclamante, pur riconoscendo la sussistenza dei cori razzisti rivolti da propri sostenitori contro due calciatori di colore della squadra avversaria, ne minimizza la portata in quanto, a suo dire, espressi da un ristretto numero di tifosi. La Società Latina conclude, chiedendo un ridimensionamento della sanzione. Tenuto conto che le espressioni di intolleranza razziale, a mente dell’art. 11 comma 3 del C.G.S., vanno perseguite e sanzionate indipendentemente dal numero dei sostenitori della Società che vi partecipano, pur in presenza di tentativi di attenuarle; considerato, infine, che le doglianze della reclamante non possono quindi essere accolte; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società LATINA confermando le decisioni del Giudice di primo grado. La tassa reclamo va incamerata.
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