COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIVE ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DEL 9.10.2008 (Gara: JUNIOR LAZIO CALCETTO – FIVE ROMA del 4.10.2008 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIVE ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DEL 9.10.2008
(Gara: JUNIOR LAZIO CALCETTO – FIVE ROMA del 4.10.2008 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
premesso che non può ritenersi assumibile quanto sostenuto dalla reclamante in sede di ricorso in merito alla non assunzione di responsabilità per il comportamento del proprio tifoso, individuato chiaramente come tale dall’arbitro, in quanto le Società sono tenute a rispondere dell’operato dei propri sostenitori a titolo di responsabilità oggettiva;
ritenuto, comunque, che commisurando l’effettiva gravità del comportamento dei sostenitori della FIVE ROMA al provvedimento sanzionatorio adottato dal giudice di primo grado, questa Commissione ritiene di poter parzialmente rivisitare la misura di quest’ultimo.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a carico della Società FIVE ROMA da € 250,00 ad € 200,00.La tassa reclamo va restituita.
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