COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIORGIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DEL 9.10.2008 (Gara: LAZIO CALCETTO – FIVE ROMA del 4.10.2008 – Campionato C5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIORGIO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 DEL 9.10.2008
(Gara: LAZIO CALCETTO – FIVE ROMA del 4.10.2008 – Campionato C5 C2)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che dopo l’espulsione del calciatore DI GIORGIO ANDREA, al fine di venire a contatto con il sostenitore della squadra avversaria che lo aveva insultato, ha dovuto vincere le resistenze dei propri compagni e dei propri Dirigenti che tentavano di ricondurlo alla calma, invitandolo a sedersi in panchina, ha cercato e trovato una porta secondaria dalla quale uscire, in quanto la prima risultava chiusa e ha dovuto ripercorrere tutto il perimetro del campo, dimostrando chiaramente la propria tenacia e la premeditazione del proprio gesto.
Considerata la gravità del gesto, che denota una violenza ed una animosità inaccettabili, a maggior ragione su un campo di giuoco;
considerate le conseguenze provocate dal gesto del calciatore DI GIORGIO, puntualmente descritte dall’arbitro in sede di referto;
ritenuto quindi che la sanzione non merita attenuazioni ma deve essere, seppur lievemente, aggravata per le motivazioni di cui sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo e di inasprire la squalifica a carico del calciatore DI GIORGIO ANDREA fino al 15.1.2009.
La tassa reclamo va incamerata.
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