COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: SETTEBAGNI – TANAS CASALOTTI del 4.10.2008 – Campionato Juniores Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 39 del 23.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TANAS CASALOTTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 9.10.2008 (Gara: SETTEBAGNI – TANAS CASALOTTI del 4.10.2008 – Campionato Juniores Regionali) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che gli autori delle espressioni offensive e minacciose rivolte all’arbitro dalla tribuna, sarebbero stati i sostenitori della squadra avversaria, e non già quelli del TANAS CASALOTTI. Tale assunto non può essere condiviso. Nel suo referto l’arbitro ha infatti precisato che, ogni qualvolta egli assumeva un provvedimento o una decisione tecnica contro il TANAS CASALOTTI, i tifosi della Società inveivano, rivolgendogli volgari espressioni offensive, gravi minacce e ripetuti insulti anche agli Organi Federali, sicchè del tutto congrua ed adeguata deve considerarsi la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma l’ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. TANAS CASALOTTI. La tassa reclamo va incamerata.
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