COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO MANCINI, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP, SIG. CLAUDIO BUFFONE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, DEI DIRIGENTI LATTARULO DOMENICO E VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO MANCINI, DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP, SIG. CLAUDIO BUFFONE PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 2 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF, DEI DIRIGENTI LATTARULO DOMENICO E VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI PER VIOLAZIONE ART.1 COMMA 1 E 10 COMMA 2 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ NO RECLUSION SOC. COOP AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare del calciatore STAFANO MANCINI e del Presidente della Società NO RECLUSION SOC. COOP, Sig. CLAUDIO BUFFONE, nonché dei Dirigenti DOMENICO LATTARULO e VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI per le violazioni di cui al dispositivo. Nell’atto del 2.7.2008, l’Organo requirente riteneva responsabili i deferiti delle violazioni loro addebitate, in rapporto alla partecipazione del calciatore MANCINI a n. 5 gare del Campionato di III Categoria della Delegazione Provinciale di Roma, senza che questi fosse tesserato con la Società NO RECLUSION SOC. COOP che l’aveva schierato in campo. La predetta Società aveva inoltrato formale richiesta di tesseramento per il MANCINI in data 19.10.2007, ma il suddetto risultava ancora tesserato con altra Società, per cui il competente Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio, aveva comunicato alla Società NO RECLUSION SOC. COOP il 3.12.2007 che la richiesta doveva ritenersi nulla a tutti gli effetti. La Commissione Disciplinare fissava la seduta per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, nonché di chiedere di essere ascoltate. E’ presente il Rappresentante della Procura, Avv. Liberati. Alla riunione è comparso solamente il Dirigente LATTARULO e non sono pervenute controdeduzioni degli altri deferiti assenti. Il LATTARULO protestava l’assoluta buona fede i in quanto l’errore sarebbe stato ingenerato da errate informazioni fornite dalla Società titolare effettiva del vincolo. La Società comunque aveva provveduto a fermare il calciatore non appena avuto comunicazione che la sua posizione non fosse regolare. Il Rappresentante della Procura, sentita la difesa, nel corso del proprio intervento, ribadisce la responsabilità per tutti i deferiti e conclude chiedendo: per il Presidente BUFFONE l’inibizione del mesi 8; per il Dirigente LATTARULO l’inibizione per mesi 4; per il Dirigente CAPPUCCI l’inibizione per mesi 3; per il calciatore MANCINI la squalifica per mesi 5; per la Società NO RECLUSION SOC. COOP la penalizzazione di 5 punti in classifica. La Commissione ritiene completamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti, essendo evidente l’irregolare della partecipazione del calciatore alle gare contestate, in quanto tesserato per altra Società e quindi non in condizione di acquisire il tesseramento per la Società NO RECLUSION. Da quanto sopra emerge chiara la responsabilità del calciatore e dei Dirigenti che hanno sottoscritto le distinte di gara garantendo così la posizione regolare di tutti i tesserati in esse inseriti. E’ anche inconfutabile la responsabilità del Presidente della Società che ha sottoscritto la richiesta di tesseramento senza la dovuta diligenza nell’accertarsi preventivamente della posizione del calciatore. Infine, si rileva la diretta responsabilità della Società per le operazioni di tesseramento e il comportamento dei suoi tesserati. Non può però condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’immediato fermo del calciatore, non appena pervenuta la formale comunicazione di rigetto, è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso la Commissione ritiene di adeguare la sanzioni nei confronti del calciatore e dei dirigenti accompagnatori a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, con l’aggravante della continuazione per il calciatore, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare DELIBERA di affermare la responsabilita’ di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare al calciatore STEFANO MANCINI la squalifica per 3 gare, al Presidente CLAUDIO BUFFONE e ai Dirigenti DOMENICO LATTARULO e VIRGILIO MASSIMO CAPPUCCI l’inibizione per mesi 2 ed alla Societa’ NO RECLUSION SOC. COOP l’ammenda di € 400,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.
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