COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POLLASTRELLI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 15 SGS DEL 23.10.2008 (Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – BARCO MURIALDINA del 23.10.2008 – Campionato Giovanissimi Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14.11.2008 A CARICO DEL CALCIATORE POLLASTRELLI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 15 SGS DEL 23.10.2008 (Gara: CIVITAVECCHIA 1920 – BARCO MURIALDINA del 23.10.2008 – Campionato Giovanissimi Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il colpo sulla gamba dell’avversario è stato sferrato dal giocatore POLLASTRELLI in azione di gioco; Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di ridurre la squalifica a carico del calciatore POLLASTRELLI ANDREA dal 14.11.2008 al 7.11.2008. La tassa reclamo va restituita.
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