COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RINALDI GIANLUCA E DEL SUO PRESIDENTE DI GIROLAMO GIACOMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, E 10, COMMI 2 E 6, C.G.S. E 40, COMMA 4, N.O.I.F., DELLA SOCIETA’ VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEL DIRIGENTE CINQUEGRANA GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, C.G.S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE RINALDI GIANLUCA E DEL SUO PRESIDENTE DI GIROLAMO GIACOMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 2, E 10, COMMI 2 E 6, C.G.S. E 40, COMMA 4, N.O.I.F., DELLA SOCIETA’ VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEL DIRIGENTE CINQUEGRANA GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, E 10, COMMI 2 E 6, C.G.S Il Procuratore Federale della FIGC con atto del 2.07.08 ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale del calciatore Rinaldi Gianluca e del Presidente della Società VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO Sig. Di Girolamo Giacomo per violazione dell’art 1, comma 2, e dell’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S. e dell’art. 40, comma 4, NOIF, del Dirigente Cinquegrana Giovanni per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, commi 2 e 6, C.G.S., nonché della Società VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava al giorno 8.10.2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la possibilità di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data dell’ 8.10.2008 per i deferiti nessuno compariva, né venivano fatte pervenire deduzioni a difesa. Era presente il rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, la squalifica per mesi 4 del calciatore Rinaldi Gianluca, 6 mesi di inibizione per il Presidente Di Girolamo Giacomo, 4 mesi per il Dirigente Cinquegrana Giovanni e 6 punti di penalizzazione per la Società VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO. La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti, risultando comprovata per tabulas, per quanto concerne il fatto oggettivo, la responsabilità degli stessi. Non può, tuttavia, condividersi la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L’organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell’elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell’un caso o nell’altro. La Commissione ha, invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l’elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l’utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l’utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il calciatore sia libero da vincoli e possa, quindi, essere tesserato. Infatti, la duplicazione di tesseramento è impedita dall’utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. Dall’immediato fermo del calciatore, addirittura prima della formale comunicazione di rigetto, può desumersi, comunque, un chiaro sintomo di buona fede. Né potrà invocarsi la sanzione prevista nel caso di revoca del tesseramento precedentemente concesso in quanto le fattispecie sono assolutamente diverse e la revoca di un tesseramento consegue sempre ad una evidente irregolarità commessa con colpa grave dalla società. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene di adeguare la sanzione nei confronti del calciatore, del Presidente e del Dirigente a quelle ordinariamente comminate nel caso di reclamo di parte e di conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara, mentre a carico della società dovrà applicarsi una sanzione pecuniaria più grave di quella prevista in tali casi, considerando che ovviamente oggi non può applicarsi la punizione della perdita della gara. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, D E L I B E R A di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e di comminare: - al giocatore RINALDI GIANLUCA la squalifica di 2 gare; - l’inibizione di mesi 1 al Presidente DI GIROLAMO GIACOMO; - l’inibizione di mesi 1 al Dirigente CINQUEGRANA GIOVANNI; ed € 250,00 di ammenda per la Società VIRTUS NERONIANA ANZIO CALCIO. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione. Si comunichi agli interessati.
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