COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TREBULANA.M AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 150 DEL 9-5-2008 IN MERITO ALLA GARA TREBULANA GAVIGNANO DEL 7-5-2008 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD TREBULANA.M AVVERSO LE DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 150 DEL 9-5-2008 IN MERITO ALLA GARA TREBULANA GAVIGNANO DEL 7-5-2008 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. 153 del 15-5-2008, il cui contenuto viene espressamente richiamato, la Commissione Disciplinare rimetteva alla Procura Federale gli atti del procedimento per accertare l’esatta dinamica degli occorsi relativi alla procedura di identificazione dei calciatori di entrambe le squadre e la esatta tempistica della loro effettuazione.
Con nota del 21-8-2008 la Procura Federale ha trasmesso gli esiti dell’accertamento da cui emerge, senza possibilità di equivoci che l’identificazione dei calciatori non fu effettuata dall’Arbitro all’inizio della gara, stante il grave ritardo che si era accumulato per la mancata designazione dell’Arbitro da parte degli organi competenti per un disguido, ma lo stesso riservò la formalità all’intervallo tra il primo e secondo tempo. Di fatto l’identificazione dei calciatori della Trebulana non venne mai effettuata in quanto il Direttore di Gara ritenne la gara conclusa alla fine del primo tempo per il clima intimitadorio che si sarebbe creato in campo per l’atteggiamento dei calciatori di casa.
Orbene è evidente che la gara non ha avuto regolare effettuazione e svolgimento in quanto le formalità di identificazione dei calciatori debbono necessariamente precedere l’inizio della gara e la loro mancata effettuazione in tali termini determina di per se l’irregolarità di svolgimento. Ciò a fortiori quando, di fatto, l’identificazione, anche se solo di una squadra, non sia mai avvenuta.
Deve quindi ordinarsi la ripetizione della gara mandando al Comitato Regionale per gli adempimenti.
Si rileva altresì che il Direttore di Gara aveva fornito, su esplicita richiesta del Giudice Sportivo, una versione dei fatti del tutto diversa, in quanto aveva affermato, in sede di supplemento di rapporto: ”ci tengo a specificare di avere espletato tutte le formalità per l’identificazione dei calciatori prima dell’inizio della gara, come prevede il regolamento”. Tale affermazione, rivelatasi poi mendace, aveva determinato il Giudice di prime cure ad adottare un provvedimento errato, in quanto errati erano i presupposti di fatto su cui si basava.
Mentire alla Giustizia Sportiva è quanto di peggio un Arbitro possa fare, per le conseguenze immediate e mediate che ciò determina, soprattutto in gare decisive e nelle ultime giornate di campionato e per il grave vulnus che si determina nell’affidabilità e lealtà sportiva che deve presupporsi nella figura arbitrale.
Si impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché provveda a valutare tale grave comportamento ai fini del deferimento dell’Arbitro della gara per le violazioni disciplinari commesse.
DELIBERA
Di accogliere il reclamo relativamente alla perdita della gara e di ordinare la ripetizione della stessa mandando il Comitato Regionale per gli adempimenti conseguenti.
Di dichiarare il reclamo inammissibile per quanto attiene alla squalifica per una gara dei calciatori in quanto la sanzione è inferiore al minimo reclamabile.
Di trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché valuti i profili disciplinari a carico dell’Arbitro della Gara.La tassa reclamo va restituita.
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