COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI LATINA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 C5 DEL 9.10.2008 (Gara: CITTA’ DI LATINA – CITTA’ DI CISTERNA del 27.9.2008 – Campionato Calcio a 5 C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI LATINA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 14 C5 DEL 9.10.2008
(Gara: CITTA’ DI LATINA – CITTA’ DI CISTERNA del 27.9.2008 – Campionato Calcio a 5 C2)
a Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, a suo dire, la controparte non avrebbe rispettato le formalità di invio del reclamo ed, in particolare, non avrebbe presentato nei modi e termini dovuti il preannuncio telegrafico di reclamo;
ritenuto che il preannuncio telegrafico non è necessario nel caso di invio al Giudice Sportivo di ricorso per posizione irregolare, come prescritto dall’art. 46 comma 3 del C.G.S., disposizione che deve considerarsi speciale rispetto a quella generale portato dall’articolo 29 comma 7/B del C.G.S;
considerato che il reclamo deve considerarsi infondata in quanto il preannuncio fu comunque inviato dalla Società CITTA’ DI CISTERNA a mezzo fax modalità consentita dall’art. 38 n. 7 del C.G.S.
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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