COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA POLARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIAVARO ALFIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: NETTUNO – STELLA POLARE del 12.10.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 41 del 30.10.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ STELLA POLARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIAVARO ALFIO LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 DEL 16.10.2008 (Gara: NETTUNO – STELLA POLARE del 12.10.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società STELLA POLARE nel reclamo insisteva evidenziando l’assoluta sproporzione della sanzione inflitta, in quanto il calciatore CHIAVARO ha rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara, senza però mai sfociare in minacce o ingiurie. La Commissione, ritenute parzialmente assumibili le argomentazioni dedotte dalla Società ricorrente, in quanto le proteste del calciatore sono da considerarsi irriguardose e di scherno nei confronti dell’Arbitro; osservato che, alla luce di quanto sopra la squalifica inflitta al calciatore CHIAVARO risulta eccessiva, tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il ricorso della Società STELLA POLARE e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore CHIAVARO ALFIO LUCA da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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