COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERISSINI ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008 (Gara: MAGLIANESE – SOCCER S. SEVERA del 19.10.2008 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MAGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PERISSINI ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008
(Gara: MAGLIANESE – SOCCER S. SEVERA del 19.10.2008 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto già riportato nel ricorso in argomento, precisa che l’episodio relativo alla caduta accidentale del cartellino, si è verificato perché il calciatore PERISSINI gesticolava con le braccia e le mani, mentre discuteva animosamente con l’arbitro e che il calciatore stesso lo raccoglieva e lo restituiva al Direttore di gara. Per quanto riguarda l’accaduto di fine gara, la Società MAGLIANESE evidenzia nel proprio ricorso che l’atteggiamento minaccioso del PERISSINI era rivolto nei confronti dell’avversario che lo aveva in precedenza provocato e che rivolgeva anche le scuse all’arbitro per l’accaduto, senza essere ascoltato.
In effetti alcune argomentazioni poste in essere dalla reclamante, possono essere condivise da questo Organo di Giustizia Sportiva, particolarmente per quanto attiene l’episodio della caduta del cartellino, evidenziato dall’arbitro nel proprio rapporto, può essere configurato come gesto altamente irriguardoso e che, tra l’altro, non ha provocato alcun danno fisico alla persona dell’arbitro stesso.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo di cui trattasi e di ridurre la squalifica del calciatore PERISSINI ALBERTO da 6 a 4 gare.
La tassa reclamo si restituisce.
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