COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE IN PIETRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MUSSONI ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008 (Gara: TORRE IN PIETRA – FABRICA CARBOGNANO del 19.10.2008 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TORRE IN PIETRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MUSSONI ALBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 39 DEL 23.10.2008
(Gara: TORRE IN PIETRA – FABRICA CARBOGNANO del 19.10.2008 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto, a suo dire, il MUSSONI si rivolgeva all’assistente arbitrale per chiedergli di chi fosse la rimessa in giuoco e che all’atto dell’espulsione, con toni pacati, avrebbe chiesto spiegazioni all’arbitro sul motivo del suo allontanamento.
Dal referto arbitrale, che come detto in altre occasioni, è da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, quanto asserisce la reclamante non trova riscontro. Infatti il MUSSONI dapprima rivolgeva espressione offensiva al collaboratore dell’Arbitro e nell’abbandonare il terreno di giuoco si avvicinava minacciosamente al Direttore di gara, reiterando le frasi minacciose. Appare evidente, quindi, a questo Organo di Giustizia Sportiva che la sanzione comminata dal Giudice di 1 grado al calciatore di cui trattasi è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dal giocatore in argomento.
Conseguentemente questa Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo si incamera.
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