COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ 1952 VILLALBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PIERANGELINI UMBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 9 DEL 30.10.2008 (Gara: CRAL CINQUINA LATTE – 1952 VILLALBA del 25.10.2008 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ 1952 VILLALBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.12.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PIERANGELINI UMBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 9 DEL 30.10.2008 (Gara: CRAL CINQUINA LATTE – 1952 VILLALBA del 25.10.2008 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, così come sostiene la Società 1952 VILLALBA, il gesto, seppur violento, è scaturito a margine di un contrasto nel corso di un’azione di gioco e che quindi la sanzione può essere rivisitata e ricondotta entro limiti di minore gravità; detto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo di cui trattasi e di ridurre la squalifica del calciatore PIERANGELINI UMBERTO daL 5.12.2008 AL 20.11.2008. La tassa reclamo si restituisce.
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