COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECONI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 27 DEL 23.10.2008 (Gara: ANZIOLAVINIO – SPES ARTIGLIO del 19.10.2008 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 43 del 06.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES ARTIGLIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MECONI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 27 DEL 23.10.2008
(Gara: ANZIOLAVINIO – SPES ARTIGLIO del 19.10.2008 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
tenuto conto che dagli stessi atti si rileva il comportamento reiteratamente offensivo e irriguardoso assunto dal calciatore MECONI nei confronti del Direttore di gara: il MECONI, ammonito, reagiva applaudendo ironicamente l’arbitro e gli rivolgeva frase ingiuriosa, una volta espulso e preso posto in tribuna, continuava nelle ingiurie verso di lui.
Tanto premesso, appare non condivisibile l’assunto della reclamante circa l’impossibilità dell’arbitro di aver udito le offese di cui veniva fatto oggetto da parte del MECONI, stante la precisa e puntuale esposizione dei fatti contenuta nel referto.
Detto ciò, considerate in assumibili le doglianza della Società SPES ARTIGLIO;
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPES ARTIGLIO e, per l’effetto, di confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo.
La tassa reclamo viene incamerata.
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