COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CINCOTTI ARMANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 30.10.2008 (Gara: VEJANESE – MANZIANA del 25.10.2008 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CINCOTTI ARMANDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 30.10.2008 (Gara: VEJANESE – MANZIANA del 25.10.2008 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il comportamento del calciatore ARMANDO CINCOTTI, il quale colpiva a gioco fermo un avversario con un calcio non forte, senza causargli conseguenze, non configura una particolare violenza; tenuto altresì conto che il calciatore colpito ha potuto proseguire la gara; da quanto sopra, emerge che le doglianze della Società MANZIANA possono essere parzialmente accolte; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società MANZIANA e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore CINCOTTI ARMANDO da 3 a 2 gare. La tassa si restituisce.
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