COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OSTAGGIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 30.10.2008 (Gara: SEGNI – NETTUNO del 26.10.2008 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE OSTAGGIO GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 41 DEL 30.10.2008 (Gara: SEGNI – NETTUNO del 26.10.2008 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, dall’esame dei quali si rileva che il calciatore OSTAGGIO GIOVANNI protestava nei confronti dell’arbitro con grida e gesti plateali e nell’occasione lo spingeva leggermente sulla spalla; che in considerazione di quanto sopra, le doglianze avanzate dalla Società NETTUNO non possono essere prese in considerazione, in quanto non rispettano il contenuto di quanto riferisce l’arbitro proprio rapporto, che come detto più volte è da considerarsi fonte unica e degna di prova e che in caso di contrasto, prevale il contenuto di quest’ultimo; ritenuto che la sanzione comminata al calciatore OSTAGGIO è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dallo stesso nella gara di cui trattasi, questa Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando la squalifica di 3 gare a carico del calciatore OSTAGGIO GIOVANNI. La tassa reclamo si incamera.
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