COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN LORENZO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PROVENZA ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 16/10/08. ( Gara: San Lorenzo – Dilettanti Falasche dell’11/10/08 – Campionato JUN. REG.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN LORENZO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/2/2009 A CARICO DEL CALCIATORE PROVENZA ANTONIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 16/10/08. ( Gara: San Lorenzo - Dilettanti Falasche dell'11/10/08 - Campionato JUN. REG.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante ha escluso nella maniera più assoluta che tra il giocatore Provenza e l'Arbitro vi sia stato un contatto fisico e ha negato altresì che il calciatore abbia rivolto espressioni offensive al Direttore di gara. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva, rispetto al comportamento soltanto irriguardoso del Provenza. Le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno del reclamo, trovano parziale fondamento nel contenuto stesso del referto arbitrale, dal quale risulta confermata l'inesistenza di ogni contatto tra la testa del giocatore e quella dell'Arbitro e ove si precisa invece che il Provenza ha soltanto toccato ”di striscio” il mento di quest'ultimo, senza causargli alcun dolore. Deve quindi escludersi ogni intento di natura aggressiva da parte del calciatore, ed il suo comportamento andrà ricondotto ad una forma di protesta veemente ed accesa, manifestata con atteggiamenti minacciosi e fortemente invasivi. Pur censurando tale comportamento, del tutto intollerabile, la sanzione dovrà tuttavia essere rapportata alle effettive responsabilità del calciatore. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore PROVENZA ANTONIO dal 28 febbraio 2009 al 31 dicembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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