COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI CRISTIANO E FINO AL 28/11/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI RICCARDO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 16/10/08. ( Gara: Real Pietralata – Futbol Club dell’12/10/08 – Campionato II° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 47 del 13.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PIETRALATA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2009 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI CRISTIANO E FINO AL 28/11/2008 A CARICO DEL CALCIATORE BIANCHI RICCARDO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 16/10/08. ( Gara: Real Pietralata – Futbol Club dell'12/10/08 - Campionato II° CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Bianchi Cristiano, a fine gara, avrebbe calciato il pallone, con gesto di stizza e nervosismo per l'esito dell'incontro, ma senza alcuna intenzione di colpire l'Arbitro, mentre per quanto concerne il giocatore Bianchi Riccardo, questi avrebbe trattenuto l'Arbitro per la divisa, soltanto per richiamare la sua attenzione, al fine di contestare alcune sue decisioni. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ribadita l'intollerabilità dei comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dai due giocatori, specialmente per quanto concerne il gesto compiuto da Bianchi Cristiano, che ha messo in pericolo l'incolumità dell'Arbitro, fortunatamente non colpito dal pallone calciato con violenza, si ritiene tuttavia di ridurre lievemente le sanzioni, dovendo rapportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore BIANCHI CRISTIANO dal 31 gennaio 2009 al 15 gennaio 2009 e quella del calciatore BIANCHI RICCARDO dal 28 novembre 2008 al 15 novembre 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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