COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI CALCIATORI TAMBURRINI STEFANO, DE FELICE NICCOLO’,GRECI GIUSEPPE MELONE GIORGIO,VITTORI FABRIZIO, UCCIERO ANTONIO,E PERSECHINO ITALO, DEI DIRIGENTI SIG. CASTIGLIA MAURIZIO,CINELLI MASSIMO, DI GIUGLIO STEFANO,PISTOLESI DAVIDE, PASSA MAURO E PASSA RENATO,SAVONE GIOVANNI E D’AMASSA ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S.IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 NOIF. , E DELLE SOCIETA’ C.C. CARNELLO, A.SD. CASAMARI VEROLI, S.S. ATLETICO COLLEFERRO, A.S.D. PANTANELLO ANAGNI, A.S.D. PASTENA E A.S.D.SANT’ELIA CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEI CALCIATORI TAMBURRINI STEFANO, DE FELICE NICCOLO’,GRECI GIUSEPPE MELONE GIORGIO,VITTORI FABRIZIO, UCCIERO ANTONIO,E PERSECHINO ITALO, DEI DIRIGENTI SIG. CASTIGLIA MAURIZIO,CINELLI MASSIMO, DI GIUGLIO STEFANO,PISTOLESI DAVIDE, PASSA MAURO E PASSA RENATO,SAVONE GIOVANNI E D’AMASSA ANTONIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 C.G.S.IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE, 10 COMMA 2 DEL C.G.S. E 61 NOIF. , E DELLE SOCIETA’ C.C. CARNELLO, A.SD. CASAMARI VEROLI, S.S. ATLETICO COLLEFERRO, A.S.D. PANTANELLO ANAGNI, A.S.D. PASTENA E A.S.D.SANT’ELIA CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S La Procura Federale della F.I.G.C.disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare territoriale dei calciatori tutti in epigrafe indicati, tesserati con le rispettive Società , della Società stesse come meglio sopra riportate e di seguito dei dirigenti, per le violazioni loro ascritte e riportate. Nell'atto del 27.06.2008 l'Organo requirente incolpava i deferiti delle infrazioni indicate, in relazione alla partecipazione dei calciatori alle gare che seguono: Tamburrini Stefano e De Felice Niccolò a undici gare del campionato di terza categoria, precisamente del 13,21,28 Ottobre 2007, del 3,11,17,24,Novembre 2007 ed infine del 1,8,15,e 23 Dicembre 2007, senza essere tesserati con la Società C.C.Carnello che li aveva schierati in campo. La predetta Società, invero, aveva consegnato il tesseramento alla competente Delegazione di Frosinone il 15-09-2007 ma i calciatori risultavano ancora tesserati con altra Società e quindi il competente ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota inviata il 14.11.2007 che i tesseramenti dovevano ritenersi nulli e privi di ogni effetto. Greci Giuseppe a due gare del campionato di terza categoria, del 14., 28 Ottobre 2007 ,senza essere tesserato con la Società Casamari Veroli, che lo aveva schierato in campo .La stessa Società aveva consegnato il tesseramento alla competente Delegazione il 13.10.2007 , ma il giocatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 12.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. Melone Giorgio , a cinque gare del campionato di terza categoria, del 14., 21, 28 Ottobre e 4, 11 Novembre 2007 ,senza essere tesserato con la Società Pantanello Anagni, che lo aveva schierato in campo .La stessa Società aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale di Frosinone il 4.10.2007 , ma il giocatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 14.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. Vittori Fabrizio , a quattro gare del campionato di terza categoria, del 14., 21, 28 Ottobre e 4 Novembre 2007 ,senza essere tesserato con la Società Atletico Colleferro, che lo aveva schierato in campo .La medesima Società aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale di Frosinone il giorno 11.10.2007 , ma il giocatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 14.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. Ucciero Antonio, ad una gara del campionato provinciale di terza categoria, del 14 Ottobre 2007 ,senza essere tesserato con la Società Pastena, che lo aveva schierato in campo .La Società di cui trattasi aveva spedito con raccomandata il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale di Frosinone il giorno 13.10.2007 , ma il giocatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 12.11.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. Persechino Italo, ad una gara del campionato provinciale di terza categoria, del 14 Ottobre 2007 ,senza essere tesserato con la Società Sant’Elia Calcio, che lo aveva schierato in campo .La Società in questione aveva consegnato a mano il tesseramento alla competente Delegazione Provinciale di Frosinone il giorno 18.09.2007 , ma il giocatore risultava ancora tesserato con altra Società e quindi l’ufficio tesseramenti aveva comunicato alla Società deferita con nota del 10.10.2007 che il tesseramento doveva ritenersi nullo e privo di ogni effetto. La Procura riteneva quindi sussistente la responsabilità delle Società sopra elencate, sia diretta che oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati, dei rispettivi calciatori e dei dirigenti che avevano sottoscritto le distinte delle gare in cui risultava l'irregolare utilizzazione dei calciatori stessi. La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento a cui partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, mentre risultavano assenti i deferiti, ad eccezione fatta, per David Pistolesi, Capuano Angelo per la Società Atletico Colleferro e Di Giulio Stefano. Invece il giocatore Melone Giorgio, il Sig. D’Amassa Antonio per il Sant’Elia Calcio, Passa Mauro e Renato dirigenti della A.S.D. Pantanello, come il giocatore Tamburrini Stefano in proprio, facevano pervenire formali note di controdeduzione. Tra l’altro ed in merito alla memoria del Sig. D’Amassa Antonio del Sant’Elia Calcio la stessa appare generica nel tentativo di giustificare il fatto di aver utilizzato il calciatore Persechino Italo nella gara del 14.10.2007, nonostante avviso precedente del 10.10.2007, da parte del competente Ufficio tesseramenti, il quale comunicava la nullità del relativo tesseramento. Così nella memoria difensiva esperita personalmente dal giocatore Tamburrini Stefano, (connesso oggettivamente al deferimento inerente la Soc. Carnello e quella di altro compagno di squadra, De Felice Niccolò), vi è la “facta confessio” del calciatore deducente che ammettendo la sua rilevante dimenticanza, tenta di sollevare da ogni responsabilità i dirigenti della Società deferita. Nella fattispecie in particolare è evidente l’utilizzo dei giocatori da parte della Soc. C.C.D.Carnello, per unidici gare di cui sei rientranti successivamente alla formale notifica da parte degli Uffici competenti per materia, ( del 14.11.2007), della nullità del tesseramento, dato che tali calciatori risultavano tesserati ancora con altra Società calcistica. Il rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni ribadendo l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, concludeva con le seguenti richieste: per i calciatori Tamburrini Stefano e De Felice Niccolò,la squalifica per undici giornate, con l’inibizione per 11 mesi per il dirigente Castiglia Maurizio e per la Società la penalizzazione di 11 punti in classifica . Per il giocatore Greci Giuseppe , due giornate di squalifica, e l’inibizione di due mesi al dirigente Cinelli Massimo e per la Società Casamari Veroli due punti di penalizzazione in classifica. Riguardo al giocatore Melone Giorgio, la squalifica per cinque giornate , l’inibizione di quattro mesi al dirigente Passa Mauro e un mese al Sig. Passa Renato, mentre alla Società Pantanello Anagni cinque punti di penalizzazione in classifica. Per il calciatore Vittori Fabrizio, quattro gare di squalifica, e due mesi di inibizione ai dirigenti Di Giulio Stefano e Pistolesi David, con quattro punti di penalizzazione in classifica alla Società Atletico Colleferro. Nei confronti del giocatore Ucciero Antonio , una giornata di squalifica, un mese di inibizione per il dirigente Savane Giovanni con un punto di penalizzazione alla Società Pastena. In fine per il calciatore Persechino Italo, una giornata di squalifica, un mese di inibizione al Sig. D’Amassa Antonio ed un punto di penalizzazione in classifica per la Società Sant’Elia Calcio La Commissione ritiene pienamente provati gli addebiti mossi a tutti i soggetti deferiti. E' evidente che la irregolarità dell'utilizzazione dei calciatori nelle gare contestate emerge dagli atti ufficiali in quanto i medesimi vennero schierati in campo malgrado non potessero acquisire il tesseramento con le società deferite, come ritualmente chiesto, in quanto tesserati con altre Società. Ne consegue la responsabilità dei calciatori, e dei dirigenti accompagnatori che hanno sottoscritto le liste facendosi garanti della regolare posizione di tutti i tesserati inseriti in distinta e delle Società che sono comunque responsabili direttamente del corretto svolgimento delle operazioni di tesseramento ed oggettivamente per il comportamento ascritto a loro tesserati. Non può però condividersi per le fattispecie messe in essere dalle Società Casamari Veroli, Pantanello Anagni, Atletico Colleferro e per la Società Pastena, , la misura delle sanzioni richieste dalla Procura. L'Organo requirente ha adottato nei confronti della società il criterio di richiedere un punto di penalizzazione per ogni gara a cui il soggetto non tesserato abbia partecipato. Tale impostazione prescinde ovviamente da qualsiasi analisi dell'elemento soggettivo dei soggetti che hanno violato le norme federali che possono averlo fatto per colpa o dolosamente e con diverso grado di intensità nell'un caso o nell'altro. La Commissione ha invece, ormai da tempo, adottato il criterio di analizzare in tutte queste fattispecie principalmente l'elemento soggettivo, adottando ben diverse sanzioni nel caso di colpa, più o meno grave, o di dolo, più o meno intenso. Tale impostazione è stata, anche recentemente, confortata da autorevoli decisioni della Corte di Giustizia Federale (cfr. ex plurimis la decisione in merito al deferimento della società Pisoniano per l'utilizzazione irregolare del calciatore Pizzolatto), che ha più volte ribadito che non vi è alcun automatismo tra l'utilizzazione di un calciatore non tesserato e la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica, analizzando puntualmente ed approfonditamente ogni caso e pervenendo a decisioni ben diverse in casi in cui era evidente la buona fede dei deferiti, rispetto a quelli in cui era altrettanto evidente la loro assoluta malafede. Nel caso di specie è evidente che la Società, nel momento in cui apertamente richiede il tesseramento di un calciatore, utilizzando i corretti elementi anagrafici, versa nel convincimento che il giocatore sia libero da vincoli e possa quindi essere tesserato. Infatti la duplicazione di tesseramento è impedita dell'utilizzo di meccanismi insormontabili del centro elaborazioni dati della Federazione che respinge il tesseramento di omonimi (ed anche di quasi omonimi nel caso di identità di data di nascita). Solo alterando fraudolentemente i dati anagrafici del tesserando è possibile eludere tali meccanismi pienamente affidabili. L’utilizzo dei calciatori per le gare disputate anteriormente alla conoscenza della comunicazione di nullità del tesseramento , è ulteriore sintomo di assoluta buona fede. Merita uno studio più approfondito la fattispecie messa in essere dalla Società Sant’Elia Calcio ed ancora quella della Società Carnello. In merito alla prima Società, ( per la gara del 14.10.2007 Sant’Elia Calcio - Vallemaio ), deve ritenersi almeno una responsabilità aggravata degli agenti, (calciatore e dirigente accompagnatore firmatario della distinta) e della Società, sebbene e presuntivamente imputabile solo a titolo di colpa e non di dolo. Maggior rilievo invece riveste il caso ben più grave della Soc. Carnello, rispetto a quelli apparentemente analoghi , decisi dalla Commissione . In questa fattispecie non appare sussistere l’ipotesi colposa , sostenuta dalla sostanziale buona fede dei tesserati , in quanto i calciatori furono impiegati in posizione irregolare in sei gare ben dopo che il competente Ufficio avesse comunicato il rigetto della richiesta dei tesseramenti. Ancora i deferiti ,(ad eccetto del calciatore Tamburrini Stefano, nella sua memoria peraltro generica), non hanno articolato alcuna sostanziale eccezione e non sono comparsi e quindi non hanno posto la Commissione in condizioni di acquisire elementi ulteriori oltre a quelli cartolari contenuti nel fascicolo dell’Organo inquirente e requirente. Pertanto, anche a voler concedere che inizialmente sussistesse la buona fede, questa si ritiene che è venuta a mancare quando l’irregolarità della richiesta di tesseramento è emersa a seguito della comunicazione del Comitato; la Società dovrà rispondere a titolo di responsabilità piena delle violazioni, reiterate sia nel numero dei giocatori impiegati che delle gare viziate da irregolarità. Tutto ciò premesso la Commissione, valutate tutte le circostanze, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di comminare nella specifica che segue le seguenti sanzioni , ai calciatori : TAMBURRINI STEFANO e DE FELICE NICCOLO’, la squalifica rispettivamente per quattro gare, al dirigente CASTIGLIA MAURIZIO mesi due di inibizione ed alla Società CARNELLO l'ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di tre punti in classifica. GRECI GIUSEPPE, una gara di squalifica , al dirigente CINELLI MASSIMO l’inibizione per giorni 15 ed alla Società CASAMARI VEROLI l’ammenda di Euro 200,00. MELONE GIORGIO , due gare di squalifica , ai dirigenti PASSA MAURO E PASSA RENATO rispettivamente l’inibizione di un mese ed alla Società PANTANELLO ANAGNI l’ammenda di Euro 150,00. VITTORI FABRIZIO, due gare di squalifica. Ai dirigenti DI GIULIO STEFANO e PISTOLESI DAVID rispettivamente un mese di inibizione , ed alla Società ATLETICO COLLEFERRO Euro 300,00 di ammenda. UCCIERO ANTONI, una gara di squalifica , al dirigente SAVONE GIOVANNI l’inibizione di giorni 15 ed alla Società PASTENA Euro 150,00 di ammenda. In fine al giocatore PERSECHINO ITALO , una gara di squalifica , al dirigente D’AMASSA ANTONIO , 45 giorni di inibizione, ed alla Società SANT’ ELIA CALCIO Euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della notifica. Si comunichi da parte dei competenti Uffici.
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