COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. QUADRONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ARONICA ALESSANDRO E DI INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2011 A CARICO DELL’ALLENATORE PINTUS PATRIZIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 23/10/08 ( Gara: Quadroni – Casale Monterano del 19/10/08 – Campionato II CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S.D. QUADRONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE ARONICA ALESSANDRO E DI INIBIZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2011 A CARICO DELL'ALLENATORE PINTUS PATRIZIO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 23/10/08 ( Gara: Quadroni – Casale Monterano del 19/10/08 - Campionato II CAT.) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore Aronica, al termine dell'incontro, ha stretto la mano dell'Arbitro con eccessivo vigore, ma senza rivolgergli alcuna espressione offensiva; mentre, per quanto concerne l'allenatore Pintus la reclamante ha sostenuto che, mentre si avvicinava per chiedere spiegazioni, lo stesso scivolando sul terreno fangoso, avrebbe soltanto urtato la spalla dell'Arbitro con la propria, senza alcun ulteriore contatto fisico tra i due. Si è quindi invocata una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Convocato, in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine della gara, il giocatore n. 3 Aronica Alessandro di era avvicinato e gli aveva stretto la mano con forza, provocandogli un leggero dolore e rivolgendogli contestualmente espressioni ironiche e irriguardose. Il Direttore di gara ha inoltre riferito che, successivamente, mentre si dirigeva verso l'uscita del campo, parlando con un giocatore, posto alla sua destra, con la coda dell'occhio aveva visto l'allenatore Pintus Patrizio, di grossa corporatura, correre verso di lui e, giuntogli vicino, allargare il petto, colpendolo poi con violenza sulla schiena con il petto stesso, facendolo sobbalzare in avanti. A quel punto era intervenuto il capitano del Quadroni che aveva allontanato, a viva forza, il suo allenatore mentre questi continuava a rivolgergli offese e pesanti minacce. L'Arbitro ha infine precisato che, contestualmente al forte colpo sulla schiena, aveva avvertito anche un colpo alla nuca, che a suo parere poteva essere stato causato da una testata del Pintus, ma che, essendo di spalle, non aveva potuto cogliere direttamente. Alla luce delle dichiarazioni e delle precisazioni fornite dal Direttore di gara possono quindi meglio focalizzarsi i comportamenti posti in essere dai due tesserati. E pertanto, censurato il gesto irriverente ed invasivo compiuto dal calciatore Aronica nei confronti dell'Arbitro, ma giudicate soltanto irriguardose, e non offensive, le espressioni che hanno accompagnato tale gesto, questa Commissione ritiene di ridurre lievemente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Quanto poi al comportamento dell'allenatore Pintus, va giudicato molto grave e del tutto intollerabile il violento colpo inferto con il petto alla schiena dell'Arbitro, mentre sussistono invece ragionevoli dubbi circa la volontarietà del colpo che l'Arbitro ha avvertito sulla nuca; colpo, che in effetti, potrebbe essere stata conseguenza indiretta, ma non volontaria, dello slancio con il quale il Pintus ha colpito con il petto la schiena del Direttore di gara. Fermo restando la pericolosità e la natura violenta di tale comportamento, si ritiene tuttavia che la sanzione debba essere rapportata, in ogni caso, alle effettive e comprovate responsabilità dell'interessato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore ARONICA ALESSANDRO da cinque gare a quattro gare, e l'inibizione dell'allenatore PINTUS PATRIZIO dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2009. La tassa di reclamo va restituita.
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