COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008 (Gara: CASTEL LEVA DIVINO AMORE – GIADA MACCARESE del 2.11.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL LEVA DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI EMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008 (Gara: CASTEL LEVA DIVINO AMORE – GIADA MACCARESE del 2.11.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CASTEL LEVA DIVINO AMORE evidenzia che il calciatore MANCINI EMILIANO, a seguito di una ennesima scorrettezza, reagiva per liberarsi dalla stretta dello stesso, allargava le braccia colpendo al viso l’avversario, che comunque riprendeva il giuoco. Sostiene altresì la reclamante che il colpo alla porta, in stato precario per fatti precedenti, è stato inferto dal Dirigente della Società e non dal calciatore in argomento, che si è sempre comportato correttamente nella sua lunga carriera calcistica. Dagli atti ufficiali risulta che il MANCINI veniva espulso per condotta violenta, colpendo al volto un avversario con una manata, a giuoco fermo, causandogli una lievissima lacerazione del labbro che non gli impediva il proseguimento della gara. Alla notifica del provvedimento il giocatore si toglieva poi la maglia ed arrivato agli spogliatoi colpiva la porta con un calcio, facendola cadere a terra. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur valutando alcuni aspetti denunciati dalla reclamante, non può non rilevare che il comportamento del MANCINI è stato comunque di particolare gravità e che la sanzione comminatagli appare appena congrua rispetto a quanto accaduto. In considerazione di quanto sopra esposto, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la squalifica per 3 gare del calciatore MANCINI EMILIANO. La tassa reclamo va incamerata.
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