COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL REAL MORANDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 18/C5 DEL 23-10-2008 IN MERITO ALLA GARA REAL MORANDI – OLIMPUS DEL 4-10-2008 – CAMPIONATO DI SERIE C2 CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL REAL MORANDI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 18/C5 DEL 23-10-2008 IN MERITO ALLA GARA REAL MORANDI – OLIMPUS DEL 4-10-2008 - CAMPIONATO DI SERIE C2 CALCIO A 5 Con la delibera impugnata il Giudice Sportivo competente ha comminato alla società Real Morandi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00. A sostegno il Giudice Sportivo adduce la circostanza, emergente dal referto di gara, che la società non si sarebbe presentata per la disputa della gara programmata alle ore 15,00 presso il Paladifiori di Via Mar dei Sargassi 68 Lido di Ostia. Contro tale delibera propone rituale ricorso la società Real Morandi che afferma di aver inoltrato sin dal 15 settembre 2008 la comunicazione agli organi direttivi del Comitato che le proprie gare interne si sarebbero disputate invece al al Paladifiore presso il centro sportivo Rodolfo Morandi sito in Via Mario Ruta 21 alle ore 16 anziché alle ore 17,00. La programmazione della gara presso il Paladifiore era stato un errore e, peraltro, presso il centro Morandi, oltre che la società reclamante, si era portato anche il commissario di campo designato che aveva atteso vanamente l’arrivo dell’Arbitro e della squadra avversaria. Resisteva la società Olimpus che protestava la assoluta regolarità e conformità alle norme della delibera impugnata. La Commissione acquisiva un supplemento di rapporto dell’Arbitro e del commissario di campo. In particolare il Commissario di campo confermava di aver avuto la designazione per il campo Morandi ore 16,00, di essersi portato presso l’impianto, che era giunta la squadra di casa, che non vedendo arrivare né l’Arbitro né gli avversari aveva telefonato al dirigente preposto per l’attività di calcio a 5 ricevendone assicurazione sul luogo e sull’orario della gara, che un calciatore della squadra di casa si era portato sull’altro impianto tornandone però con la notizia che sul posto non aveva più rinvenuto nessuno. L’Arbitro invece confermava di aver ricevuto la designazione per ore 15,00 al Paladifiore, che l’impianto risultava chiuso, che era giunta la squadra ospite, che solo intorno alle ore 15,15 dal bar dell’impianto era uscita una persona che aveva avvertito gli astanti che il Real Morandi non giocava su quell’impianto, che compiute le formalità di riconoscimento nel piazzale antistante l’impianto si allontanava dopo le ore 15,30. E’ evidente che vi è stato un errore organizzativo causato dalla indicazione erronea sul programma gara ed è altrettanto evidente che la gara era stata programmata in orario e soprattutto luogo diverso da quello esatto, tanto che l’impianto sportivo non era disponibile e risultava chiuso. La designazione del commissario di campo presso altro centro sportivo, quello effettivamente messo a disposizione dal Real Morandi, conferma che si è trattato di un disguido tra i vari uffici del Comitato di cui non può pagare le conseguenze la società reclamante. La Commissione Disciplinare, quindi, vista l’eccezionalità della situazione ritiene di dover aderire alle richieste della reclamante disponendo la ripetizione della gara. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata, disponendo la ripetizione della gara. Manda alla segreteria del Comitato per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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