COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. STELLA POLARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, NONCHE’ DELL’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI CAUSATI ALL’AUTO DELL’ASSISTENTE DELL’ARBITRO DAI PROPRI SOSTENITORI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 23/10/08 ( Gara: Stella Polare – Segni del 19/10/08 – Campionato PROMOZIONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. STELLA POLARE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOCIETA', NONCHE' DELL'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI CAUSATI ALL'AUTO DELL'ASSISTENTE DELL'ARBITRO DAI PROPRI SOSTENITORI, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 23/10/08 ( Gara: Stella Polare - Segni del 19/10/08 - Campionato PROMOZIONE) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante ha invocato una riduzione della sanzione pecuniaria, deducendo che i Dirigenti della società sono prontamente intervenuti per allontanare dalla tribuna gli spettatori più facinorosi; la ricorrente ha inoltre chiesto la revoca dell'obbligo di risarcire i danni subiti dall'autovettura dell'Assistente, non avendo quest'ultimo osservato le norme procedurali impartite, in materia, dagli Organi Federali. Orbene, per quanto concerne il primo motivo di reclamo, questa Commissione, pur apprezzando il comportamento fattivo dei Dirigenti della Società, ritiene che la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo debba considerarsi del tutto congrua ed adeguata, rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della Stella Azzurra; comportamenti per i quali la stessa Società è chiamata a rispondere oggettivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Codice di Giustizia Sportivo. Deve ritenersi infondata altresì la censura relativa all’obbligo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura arbitrale. La consegna dell’autovettura al Dirigente responsabile è infatti una facoltà concessa al Direttore di gara e non un obbligo ed in mancanza di tale affidamento il Giudice deve scrutinare, di volta in volta, se sussiste un nesso di causalità tra i danni subiti dall’autovettura ed il comportamento dei sostenitori della Società incolpata, analisi che, nel caso di affidamento, può mancare essendo già presupposta una “culpa in vigilando” del Dirigente affidatario. Nella specie, l’analisi compiuta dal Giudice non può che essere condivisa, sia perché il contesto di intemperanze che ha connotato il comportamento dei sostenitori della reclamante autorizza a pensare che il danneggiamento dell’autovettura arbitrale sia diretta conseguenza dell’accesa contestazione verso l’operato del medesimo, sia perché i danni rilevati e visionati con dovizia di particolari nelle fotografie in atti sono sicuramente derivati da un gesto emulativo e mirato e non certo fortuito od occasionale. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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