COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NETTUNO TRE CANCELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.11.2008 A CARICO DEI CALCIATORI GALEONE LORENZO, SERRA MASSIMILIANO E ZOUALI SABRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 19 DEL 6.11.2008 (Gara: TRE CANCELLI NETTUNO – NETTUNO del 1.11.2008 – Campionato Giovanissimi Prov.li Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NETTUNO TRE CANCELLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 24.11.2008 A CARICO DEI CALCIATORI GALEONE LORENZO, SERRA MASSIMILIANO E ZOUALI SABRI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 19 DEL 6.11.2008 (Gara: TRE CANCELLI NETTUNO – NETTUNO del 1.11.2008 – Campionato Giovanissimi Prov.li Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società A.S.D. NETTUNO tiene a precisare infondate le minacce ricevute dall’Arbitro a fine gara, dai calciatori GALEONE, SERRA e ZOUALI. Dal referto arbitrale è risultato invece che i suddetti calciatori al termine dell’incontro rivolgevano ripetute minacce all’indirizzo del direttore di gara. Da quanto sopra emergono chiaramente le responsabilità dei calciatori indicati in epigrafe e che, pertanto, la sanzione comminata agli stessi è da ritenersi del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto dagli atleti della A.S.D. NETTUNO al termine della partita oggetto del presente ricorso. In considerazione di tutto ciò, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando le squalifiche per 3 gare inflitte ai calciatore sopramenzionati. La tassa reclamo si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it