COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008 (Gara: TOR LUPARA – FIDENE del 18.10.2008 – Campionato Juniores Reg.le B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20.11.2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. FIDENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 43 DEL 6.11.2008
(Gara: TOR LUPARA – FIDENE del 18.10.2008 – Campionato Juniores Reg.le B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società FIDENE pone all’attenzione di questa Commissione, l’erroneo utilizzo da parte della Società TOR LUPARA dei calciatori nati nell’anno 1989.
Precisa infatti la ricorrente che la squadra di casa, nel corso dell’incontro in argomento, utilizzava complessivamente tre calciatori nati nel 1989 anziché due, come stabilito nel C.U. n. 1 del 1.7.2008.
Dall’esame del referto arbitrale, l’assunto della ricorrente trova fondamento in quanto la Società TOR LUPARA, disattendendo il contenuto di quanto riportato sul C.U. n. 1, utilizzava complessivamente tre calciatori nati nel 1989, tenuto conto che ai due calciatori del 1989 schierati all’inizio della partita, sostituiva uno dei predetti con altro calciatore della stessa età .
Da tutto ciò appare chiaro che sono accoglibili le rimostranze presentate dalla Società FIDENE e che, pertanto, va riformata la decisione assunta dal Giudice di prime cure con il C.U. indicato in oggetto.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dal G.S. FIDENE e di infliggere quindi alla Società TOR LUPARA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
La tassa reclamo si restituisce.
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